Ricorso improcedibile se non impugnato l’atto confermativo sopravvenuto (TAR Lombardia n. 2102 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’annullamento di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti un atto che, a seguito di riesame, confermi il provvedimento impugnato e la parte ricorrente non lo impugni. In tal caso, anche ove l’atto originario fosse annullato, l’atto confermativo continuerebbe a produrre i propri effetti, con la conseguenza che la pronuncia di annullamento resterebbe priva di utilità per il ricorrente. La declaratoria di improcedibilità va resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in presenza di fattispecie complessa.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il decreto dirigenziale con cui la Città Metropolitana di Milano, all’esito del procedimento di cui all’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, accertava a proprio carico la responsabilità da potenziale contaminazione da Cromo totale e Cromo VI, Rame e Cadmio in un Sito di Interesse Regionale, per il periodo dal 1995 al 1999. Il ricorso era affidato a plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano la controinteressata, eccependo l’irricevibilità del gravame, e la Città Metropolitana di Milano, deducendo l’improcedibilità per mancata impugnazione dei provvedimenti confermativi sopravvenuti, oltre all’infondatezza nel merito. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. Con ordinanza successiva all’introduzione del giudizio, l’amministrazione diffidava la ricorrente, già individuata quale responsabile dall’atto impugnato, ad attivarsi entro sessanta giorni per gli interventi di bonifica.

Tale provvedimento era poi confermato, a seguito di riesame, con successivo decreto dirigenziale. Nessuno di questi atti sopravvenuti era impugnato dalla società ricorrente. Ne deriva, secondo il Tribunale, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.

Il ragionamento poggia su un rilievo di carattere sostanziale: quand’anche il provvedimento oggi impugnato venisse annullato, continuerebbe a produrre i propri effetti l’atto confermativo di cui al decreto sopravvenuto. L’annullamento dell’atto originario resterebbe dunque privo di concreta utilità per la parte ricorrente.

Il Collegio richiama sul punto il precedente TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 marzo 2024 n. 795. Il giudizio è pertanto definito con sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, in ragione della complessità della fattispecie oggetto di causa. Il dispositivo ordina inoltre l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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