Wohnbauförderung, dichiarazione linguistica non è requisito di accesso ma condicio iuris (TAR Trentino-Alto Adige n. 180 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di appartenenza o aggregazione a una delle tre gruppi linguistici prevista dall’art. 5, comma 4, della legge provinciale n. 13/1998 e dall’art. 9, comma 5, del D.LH. n. 42/1999 non costituisce requisito di accesso alla concessione per l’acquisto della prima casa, ma condicio iuris per l’erogazione del contributo. Il procedimento non ha natura concorsuale e le relative rimessioni non sono termini perentori, con la conseguenza che l’amministrazione deve consentire l’integrazione documentale e accertare dapprima il possesso dei requisiti generali e specifici, valutando la dichiarazione linguistica solo in funzione dell’effettiva disponibilità delle risorse della singola gruppo. La reiezione fondata sul solo difetto formale della dichiarazione allegata alla domanda è illegittima.

Il Fatto

La ricorrente intendeva acquistare la propria prima abitazione e si era informata presso la cancelleria del tribunale competente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica. Le era stato riferito, per iscritto, che una dichiarazione era già stata resa. Sulla base di tale informazione versava acconti sul prezzo e presentava domanda di concessione abitativa per l’acquisto, senza allegare la prescritta certificazione in busta chiusa.

Accertata la mancanza della dichiarazione, la richiedente la rendeva successivamente e chiedeva il riconoscimento dell’efficacia immediata. L’amministrazione provinciale rigettava il contributo assumendo che la certificazione dovesse necessariamente accompagnare la domanda e che una produzione successiva fosse inammissibile. Respinto il ricorso gerarchico, la questione giungeva davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge l’eccezione di tardività della memoria depositata il venerdì precedente l’udienza. Richiamando l’art. 52 della VwPO e i termini a ritroso, chiarisce che il sabato rileva solo per i termini calcolati in avanti: il deposito era quindi tempestivo.

Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro autonomistico. L’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 670/1972 impone l’impiego delle risorse in proporzione alla consistenza e al fabbisogno delle gruppi linguistici. L’art. 20-ter del d.P.R. n. 752/1976 disciplina la dichiarazione personale, segreta e in busta chiusa, efficace dopo diciotto mesi. Il Codice apre la busta solo a verifica dei presupposti per la concessione del beneficio.

Da qui la qualificazione decisiva: la certificazione non è requisito di ammissione, ma condicio iuris dell’erogazione, rilevante solo al momento della ripartizione dei mezzi. Il procedimento non è concorsuale, non prevede graduatorie e le domande non accolte nell’anno passano con preferenza all’esercizio successivo. Mancando una sanzione espressa per il difetto della allegazione, non si configura alcun termine perentorio. Trova quindi applicazione il soccorso istruttorio dell’art. 6 della legge n. 241/1990, istituto generale fuori dai procedimenti comparativi, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa.

All’amministrazione spettava pertanto esaminare la domanda e verificare la sussistenza dei requisiti generali e specifici; solo in caso di esito positivo doveva controllare l’appartenenza linguistica. La inversione dell’iter e il rigetto per una regola procedimentale interpretata formalisticamente sono illegittimi. Il secondo motivo, fondato sull’affidamento, non è accolto: il principio di autoresponsabilità esclude la tutela invocata, dovendo la ricorrente conoscere se avesse mai reso la dichiarazione. Accolto il ricorso, le domande di accertamento sono dichiarate inammissibili, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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