Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1402 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è titolo eseguibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo né provi l’avvenuto pagamento incorre in inadempimento, poiché i fatti estintivi o impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, secondo l’art. 2697 cod. civ.. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, senza compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di 1.000,00 euro, oltre accessori.

La sentenza, notificata alle articolazioni scolastiche, era passata in giudicato. Poiché l’Amministrazione non aveva disposto l’accredito nonostante solleciti e richiesta formale, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare il pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..

Quanto alla preventiva notificazione del titolo, il Collegio rileva che è stata documentata la notifica al Ministero in data 30 aprile 2024, con ciò integrando il requisito dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Nel merito, il giudice constata il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Questa non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale recante ordine di pagamento delle sole spese di lite distratte non è utile allo scopo.

Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Sussiste quindi l’obbligo giuridico del Ministero di dare esecuzione al titolo negli stessi limiti accertati dal giudice del lavoro.

Il Tribunale ordina l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta individuato in un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, come ritenuto da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 534 del 17 marzo 2025 e da TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 30 settembre 2024. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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