Agevolazione occasionale e affitto di ramo d’azienda nel giudizio prefettizio (TAR Sicilia n. 1014 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura amministrativa di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 può essere adottata quando gli elementi raccolti, pur insufficienti a fondare il giudizio di inquinamento mafioso richiesto per l’interdittiva antimafia, siano idonei a sorreggere il pericolo di un condizionamento anche solo occasionale dell’attività imprenditoriale. Il relativo giudizio è di tipo prognostico e probabilistico, ispirato alla regola del “più probabile che non”, e opera su un piano distinto rispetto all’accertamento penale. Ne consegue che l’annullamento, in sede penale, dei provvedimenti di sequestro preventivo non esclude, di per sé, la configurabilità dei presupposti della misura collaborativa. Assume rilievo, in tal senso, l’insieme coordinato di rapporti commerciali e lavorativi intrattenuti con soggetti controindicati, valutato in termini di attualità indiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale e legale rappresentante di tre società, impugnava le misure di prevenzione collaborativa emesse in pari data dalla Prefettura nei confronti di ciascuna di esse, oltre agli atti presupposti. I provvedimenti traevano origine da accertamenti delle Forze di Polizia che avevano evidenziato criticità a carico del medesimo soggetto, menzionato negli atti di un procedimento penale concluso con ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti di numerosi indagati.
La Prefettura, pur escludendo una contiguità in senso stretto con ambienti malavitosi, riteneva sussistente un pericolo, anche solo occasionale, di infiltrazione criminale. Il ricorrente deduceva l’erroneità della menzione del proprio nominativo, valorizzando i provvedimenti con cui il Tribunale del Riesame aveva annullato i sequestri preventivi delle quote societarie, e contestava la mancanza di un giudizio di attualità e concretezza, trattandosi di rapporti lavorativi risalenti e di mere locazioni di rami d’azienda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla funzione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, che diversifica lo spettro delle misure di prevenzione secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’intensità del pericolo riscontrato, omogeneizzando il trattamento amministrativo dell’agevolazione occasionale a quello previsto in sede giudiziaria, anche in un’ottica deflattiva.
Nel caso concreto, la misura risulta fondata su elementi oggettivi e incontestabili, dotati di concretezza e attualità. Il Tribunale valorizza i rapporti di lavoro intrattenuti da un soggetto controindicato, di comprovata caratura criminale, sia con le imprese riconducibili al ricorrente sia, più di recente, con la ulteriore società; nonché i contratti di affitto di ramo d’azienda stipulati con quest’ultima, recentemente assoggettata a interdittiva sul presupposto che ne fosse socio occulto il medesimo soggetto.
Appare indicativa la coincidenza della sede sociale della ditta individuale con quella della società; decisiva è la valorizzazione dei cinque contratti di affitto, tra cui quello relativo alla gestione del pontile, ritenuto non irragionevolmente finalizzato a eludere le misure patrimoniali. La società sarebbe stata fittiziamente attribuita a prestanomi, mentre il soggetto controindicato ne sarebbe stato socio occulto e avrebbe lavorato, in passato, alle dipendenze delle imprese facenti capo al ricorrente.
Il Tribunale precisa che tali elementi, pur insufficienti a fondare il giudizio di vero inquinamento mafioso, sorreggono ragionevolmente il pericolo di condizionamento occasionale, secondo la logica del “più probabile che non” e a prescindere dalla consapevolezza del legale rappresentante. L’annullamento dei sequestri penali non assume valore significativo, poiché in sede amministrativa rileva un distinto giudizio prognostico.
Richiamando il Consiglio di Stato, il Tribunale ricorda che anche la mera disponibilità dell’impresa a “venire a patti” con la criminalità organizzata integra una situazione oggettivamente allarmante. Sussiste, dunque, il profilo dell’attualità, anche in relazione all’ultimo contratto del 2023. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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