Ottemperanza per la Carta docente: termine di 120 giorni e no all’astreinte (TAR Sardegna n. 409 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 stabilisce un termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’Amministrazione deve completare le procedure esecutive; decorso inutilmente tale termine, il ricorso per ottemperanza è fondato e il giudice amministrativo può condannare l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte), ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere negata in presenza di «altre ragioni ostative», quali la complessità del procedimento per l’adempimento e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano-Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la somma di euro 2.500,00. La sentenza, notificata il 30 luglio 2025, era passata in giudicato il successivo 30 agosto, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dalla documentazione in atti è risultato, infatti, che la sentenza era stata notificata e che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto.

Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti del debitore pubblico, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. contempla il limite autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative».

Nella specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento del lavoratore. Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 600,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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