Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Sicilia n. 2110 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della formulazione originaria, ma comporta l’abrogazione anche della disposizione novellata, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è termine di decadenza, ma onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’eccezione di prescrizione è infondata se l’ente non prova la data di inizio del corso prescrizionale, decorrendo dal prospetto di liquidazione o dall’ultimo ordinativo di pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e congedato a domanda, ha precisato di aver maturato, all’atto della presentazione dell’istanza, l’età di 55 anni e oltre 35 anni di servizio utile. Ha quindi chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 2 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. L’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, secondo il principio affermato dal C.G.A. n. 865 del 2022 e richiamato da Cons. St. n. 1231 del 2019.

Quanto alla prescrizione, il ricorrente ha depositato il prospetto di liquidazione del TFS recante la data del 16 aprile 2022, non contestata dall’Istituto. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto o, in sua assenza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Trattandosi di eccezione in senso proprio, è onere dell’INPS specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. St. n. 3807 del 2024). L’eccezione formulata è generica e non integra gli estremi richiesti.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973 e l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 hanno riconosciuto i sei aumenti periodici in favore di ufficiali e generali. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 estese il beneficio ai sottufficiali, ma solo nei casi di cessazione per età, inabilità o decesso, con esclusione del congedo a domanda.

Il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito quella disposizione. L’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella originaria: secondo l’orientamento richiamato, la vigenza di una regolamentazione espressa esclude il ripristino della normativa precedente. Deve quindi ritenersi abrogato anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, con la conseguenza che l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’ambito soggettivo della norma richiama la nozione ampia di forze di polizia desumibile dall’art. 16 della legge n. 121/1981, comprensiva dell’Arma dei Carabinieri, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Quanto al termine del 30 giugno, esso non è decadenziale: il comma 3 dell’art. 6-bis lo collega alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e spese a carico dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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