Carta docente: esecuzione tramite commissario ad acta e penalità di mora (TAR Toscana n. 2008 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna al pagamento di una somma è suscettibile di esecuzione mediante il rito dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ove l’amministrazione non vi abbia dato seguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’ente debitore di dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile con il contenuto del giudicato di condanna pecuniaria e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti e non alternativi.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza n. 395/2024 del 10.09.2024, con la quale il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di 500,00 euro annui, oltre interessi, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 12 settembre 2024 e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti del rito. La sentenza è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 12 settembre 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché la notifica del ricorso per ottemperanza è del 3 settembre 2025.

L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Il TAR ha pertanto ordinato di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante accreditamento sulla carta del docente dell’importo di 1.000,00 euro, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con incarico di provvedere nei sessanta giorni successivi.

Il TAR ha poi applicato la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, e con la nomina del commissario, in quanto strumenti di tutela concorrenti. La somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.

Le spese del giudizio, distratte a favore del difensore antistatario, sono state liquidate in 800,00 euro oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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