Sei scatti stipendiali forze di polizia anche su indennità buonuscita (TAR Sicilia n. 2109 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo introdotto dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento al personale delle forze di polizia ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non ha determinato la riviviscenza del comma 15-bis dell’art. 1 del d.l. n. 379/1987 nella formulazione originaria, limitativa ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è termine di decadenza, ma onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. Quanto alla prescrizione, è onere dell’INPS, che la eccepisca in senso proprio, specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale, decorrente dalla conoscenza del prospetto di liquidazione o dall’ultimo ordinativo di pagamento. L’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e congedato a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 2 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata, richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).

Quanto alla prescrizione, l’eccezione è parimenti infondata: il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione o, in sua assenza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Essendo l’eccezione in senso proprio, grava sull’INPS l’onere di specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. St. n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nella specie l’Istituto si è limitato a una formula generica, che non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto.

Nel merito, il Collegio aderisce all’orientamento consolidato (Cons. St. n. 10523 del 2023, n. 2982 e n. 2826 del 2023; C.G.A. n. 209 e n. 1328 del 2023) e ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione della norma novellatrice non fa rivivere quella originaria; il c.o.m. ha inteso abrogare anche il comma 15-bis, limitativo ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.

Pertanto l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la cui nozione di forze di polizia richiama l’art. 16 della legge n. 121/1981 e comprende sia l’ordinamento civile sia quello militare. Quanto all’ambito oggettivo, il comma 1 prevede i sei scatti per cessazione per età, inabilità o decesso; il comma 2 li estende a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo: una lettura diversa riserverebbe un trattamento irragionevole a chi presenta domanda nelle annualità successive.

Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994, con soli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione (Cass. civ. n. 13624 del 2020). Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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