Conversione del permesso stagionale senza necessità di titolo in corso di validità (TAR Toscana n. 2126 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, disciplinata dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, non presuppone che il titolo da convertire sia ancora in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza. La norma non prevede alcun termine decadenziale e non consente di desumere dall’ordinamento una preclusione fondata sul solo dato cronologico. Il diniego motivato unicamente dall’avvenuta scadenza del permesso stagionale è pertanto illegittimo, perché l’Amministrazione conserva il potere-dovere di valutare i requisiti sostanziali previsti dalla legge per il rilascio del nuovo titolo, anche in applicazione dell’art. 5, comma 5, del t.u. in tema di elementi sopravvenuti e irregolarità sanabili.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, entrava in Italia e otteneva un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con efficacia dal 7 giugno al 30 settembre 2024. Stipulava poi un contratto di lavoro a tempo determinato con una società, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
Con istanza del 16 gennaio 2025 chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione la conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione respingeva la domanda con provvedimento del 3 marzo 2025, per un unico motivo: il permesso stagionale risultava scaduto al momento della presentazione della domanda. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo che l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non richiede un titolo in corso di validità. La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza della sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione giuridica nella verifica se la conversione del permesso stagionale presupponga la validità del titolo al momento dell’istanza. La risposta è negativa. La disposizione richiamata prevede che il lavoratore stagionale, il quale ha svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato, possa chiedere allo sportello unico la conversione del permesso: nessun requisito di validità temporale è enunciato.
Il TAR sottolinea che dalla disamina della norma emerge in tutta evidenza come non sia richiesto che il permesso stagionale sia in corso di validità quando viene proposta la relativa istanza. La conclusione è sostenuta da un orientamento giurisprudenziale costante, richiamato in motivazione: TAR Sicilia, Catania, IV, n. 2352/2025, secondo cui il formale superamento del termine di validità non può ostare ex se alla conversione; TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, n. 420/2025, che esclude la natura perentoria del termine; TAR Calabria, Catanzaro, II, n. 344/2025, che nega il carattere decadenziale del termine e richiama l’art. 5, comma 5, del t.u., il quale impone di considerare gli elementi sopravvenuti e vieta di ritenere preclusive le irregolarità amministrative sanabili.
Da qui la conseguenza: non esistono termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico e l’Amministrazione, anche dinanzi alla scadenza del titolo, conserva poteri discrezionali nella valutazione dei requisiti per il rilascio del nuovo permesso. Il diniego impugnato, fondato sul solo elemento temporale e su nessun’altra ragione, è dunque illegittimo.
Il ricorso viene accolto e il provvedimento annullato. L’Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente sull’istanza di conversione, in ossequio alle statuizioni della sentenza. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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