Sospensione dell’aggiudicazione e prosecuzione del servizio da parte del gestore uscente (TAR Sardegna n. 54 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare collegiale, il giudice amministrativo può confermare la misura monocratica già concessa ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. quando, in ragione del bilanciamento degli interessi delle parti e dell’imminente trattazione del merito, sussistano i presupposti per preservare l’assetto di interessi vigente, disponendo che il gestore uscente prosegua nella prestazione del servizio oggetto di gara. La continuità del servizio pubblico e l’approssimarsi dell’udienza di discussione costituiscono elementi decisivi per l’accoglimento dell’istanza cautelare, senza che rilevi in senso contrario la pendenza del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente del servizio di vitto per detenuti e internati, impugnava la determina di aggiudicazione del lotto 14 – Istituti di Alghero, Sassari e Oristano (CIG B7D4242B62), adottata dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sardegna in favore della controinteressata, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Con decreto n. 223 del 19.12.2025 e decreto n. 224 del 19.12.2025 la stazione appaltante aveva disposto la proroga tecnica del contratto in favore della ricorrente fino al 27.04.2026, ma successivamente comunicava l’intenzione di sottoscrivere il contratto con l’aggiudicataria entro l’11 febbraio 2026.
La ricorrente, già in vista della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, aveva chiesto l’abbinamento dell’istanza cautelare al merito, essendo venute meno le esigenze cautelari; a seguito della comunicazione della stazione appaltante, proponeva una nuova istanza di misure cautelari anche monocratiche, accolta con decreto ex art. 56 cod. proc. amm., che disponeva la prosecuzione del servizio fino alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, all’esame della fase cautelare collegiale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per confermare la misura cautelare monocratica già disposta, richiamando un precedente in fattispecie consimile (Cons. Stato, sez. III, decreto n. 1761 dell’11 maggio 2024). Il Collegio ha valorizzato, in particolare, il bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare, considerata l’imminente trattazione del merito, fissata per l’udienza pubblica del 4 marzo 2026.
La Corte ha quindi disposto che la ricorrente prosegua nella prestazione del servizio per il vitto detenuti e internati – lotto 14, confermando l’udienza pubblica del 4 marzo 2026 per la trattazione del merito. La decisione mira a non modificare l’assetto di interessi attuale in un momento prossimo alla definizione del giudizio, evitando che l’eventuale passaggio di consegne all’aggiudicataria possa pregiudicare l’effettività della tutela giurisdizionale.
La misura cautelare si caratterizza come provvedimento di natura interinale, volto a garantire la continuità del servizio pubblico fino alla decisione di merito, con spese compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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