Legge Pinto: penalità di mora e commissario ad acta per il pagamento (TAR Calabria n. 1855 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si cumula, stante il suo carattere sanzionatorio, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel titolo. L’ulteriore importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia, sono eseguite dal commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il procuratore generale dei due ricorrenti promuove il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 2.000,00 per ciascun rappresentato, oltre a € 1.419,00 per le spese di lite, nel procedimento ex legge 24 marzo 2001, n. 89 per la violazione del termine di ragionevole durata del processo.
Il ricorrente chiede altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e l’ulteriore condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
Il Ministero non ha fornito la prova, su di esso gravante, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., con fissazione del termine di 60 giorni per il pagamento.
La questione più rilevante riguarda la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella di cui al comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.
Il Collegio precisa che l’importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. Esso è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario ad acta.
Quanto alle spese, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, in difetto di disciplina specifica e in linea con Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, il Tribunale stabilisce che, in caso di mancata refusione nel termine di 60 giorni, provveda il commissario. Il fondamento è duplice: il principio di pienezza e concentrazione delle tutele e ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Richiama inoltre gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nell’espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione.
Il dispositivo accoglie il ricorso, determina la penalità di mora negli interessi legali, nomina sin d’ora il commissario per la persistente inottemperanza e condanna l’amministrazione alle spese, liquidate in € 552,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata