Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Toscana n. 2125 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., non potendo il giudice pronunciarsi sul merito dei vizi dedotti in assenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento della fondatezza o dell’infondatezza del gravame, ma si fonda esclusivamente sul venir meno della condizione dell’azione. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella complessità delle questioni oggetto di causa, che giustifica l’integrale azzeramento dei costi tra le parti. Il principio opera anche in presenza di motivi aggiunti, quando la sopravvenuta carenza di interesse investa l’intero thema decidendum.

Il Fatto

La parte ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il decreto della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana n. 7031 del 29.04.2021, recante il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale relativo al progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, e l’atto SUAP n. 135/2023 del 14.07.2023, di aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale. I ricorrenti articolavano plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano la Regione Toscana e la società controinteressata, chiedendo la reiezione dei gravami. Con memoria del 17 ottobre 2025 la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. La causa era trattenuta in decisione all’udienza del 10 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ha qualificato la vicenda processuale come sopravvenuta carenza di interesse. La questione giuridica attiene alla sorte del ricorso quando la parte che lo ha proposto dichiari di non avere più interesse alla decisione nel merito.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che disciplina la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La norma è stata applicata al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, che insieme integravano l’oggetto del giudizio.

Il percorso argomentativo è lineare: la condizione dell’azione è venuta meno per effetto della dichiarazione della parte, e il giudice non può supplire alla mancanza di interesse pronunciandosi comunque sul merito. L’improcedibilità consegue come esito necessitato, senza che il Collegio esamini nel merito i vizi dedotti.

Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la complessità delle questioni che avevano formato oggetto di causa. La decisione è stata assunta ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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