Ottemperanza al decreto ingiuntivo e improcedibilità per liquidazione coatta del debitore (TAR Calabria n. 2161 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione coatta amministrativa dell’ente debitore, disposta con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 15 d.l. n. 98/2011, rende improcedibile l’azione di ottemperanza proposta nei suoi confronti, e non ne determina l’interruzione. Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 194 r.d. n. 267/1942, che richiama l’art. 51 del medesimo testo, opera dal giorno della dichiarazione di liquidazione e prescinde dalle formalità successive. Il subentro ex lege del nuovo consorzio nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l’assunzione dei crediti pecuniari già maturati nei confronti dell’ente soppresso. La domanda di condanna della Regione per omessa vigilanza esula dall’azione di ottemperanza, che ha natura esecutiva e non consente alcuna integrazione del giudicato civile.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Castrovillari un decreto ingiuntivo che ha intimato a un consorzio di bonifica il pagamento di € 54.631,84 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il provvedimento non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo.
Notificato il titolo e rimasto inerte l’ente debitore, il creditore ha proposto azione di ottemperanza davanti al TAR Calabria. Ha esteso la domanda al consorzio subentrante, sul presupposto del trasferimento dei rapporti di lavoro, e alla Regione Calabria, invocandone la responsabilità per omessa vigilanza sulla gestione dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la posizione dell’ente destinatario del titolo. La delibera di Giunta regionale che lo ha posto in liquidazione coatta amministrativa risulta regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il ricorrente ne contestava l’esistenza per difetto di sottoscrizione e di pubblicità: il Tribunale ritiene che l’art. 15 d.l. n. 98/2011 estenda agli enti sottoposti a vigilanza regionale l’istituto, e che le formalità successive alla delibera, pur necessarie, non incidano sul divieto di esecuzione individuale.
Il richiamo all’art. 194 r.d. n. 267/1942 e all’art. 51 in tema di fallimento consente di affermare che, dalla dichiarazione, nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella massa passiva. La conseguenza processuale non è però l’interruzione del processo, tipica dei giudizi di cognizione: il divieto comporta l’improcedibilità dell’azione di ottemperanza.
Quanto al consorzio di nuova istituzione, il Tribunale richiama la propria sentenza n. 1399 del 2024. La legge prevede che alla liquidazione provveda un commissario nominato, e che solo per le procedure non concluse operi la gestione separata del nuovo consorzio. Il subentro ex lege riguarda il rapporto di lavoro in atto. Nel caso concreto si discute di crediti pecuniari, sebbene di origine lavoristica, e non del fascio di reciproci diritti e obbligazioni del rapporto in essere: deve quindi escludersi che il nuovo ente sia subentrato nel rapporto obbligatorio. La domanda è infondata.
Residua la posizione della Regione. Il petitum, letto alla luce della causa petendi, tende all’accertamento di una responsabilità per carenza di vigilanza e alla condanna al risarcimento del danno. Si tratta di domanda che esula dai confini dell’azione di ottemperanza, avente natura esecutiva. Il giudice amministrativo non può integrare la decisione civile: è vincolato al comando in essa contenuto e difetta di giurisdizione sul rapporto sottostante, come affermato da TAR Sicilia, Catania, n. 3313 del 2023. La domanda è pertanto inammissibile.
Il ricorso è così in parte improcedibile, in parte infondato, in parte inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della situazione.
Nota della Redazione
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