Esclusione dal finanziamento PSR per attività localizzate in comune non ammesso (TAR Sardegna n. 212 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’ambito territoriale previsto dal bando PSR, che impone la localizzazione delle attività progettuali nei comuni elencati nell’allegato, opera come condizione di ammissibilità della domanda e non come mera limitazione delle singole attività finanziabili. La sede del soggetto partner chiamato a ospitare le attività costituisce elemento dirimente ai fini della verifica del requisito, non essendo consentito distinguere tra partner attivi e partner associati. Ove il provvedimento di esclusione si fondi su una pluralità di ragioni autonome, l’accertamento della legittimità anche di una sola di esse sorregge l’atto e rende inammissibili per carenza di interesse le censure avverso le restanti. Il ricorso principale proposto avverso il rigetto tacito del ricorso gerarchico diviene improcedibile quando sopravvenga il provvedimento espresso di rigetto impugnato con motivi aggiunti, per sovrapposizione delle censure.
Il Fatto
Un’associazione culturale senza scopo di lucro presenta domanda di finanziamento a valere sulla Sottomisura 16.9.1 del PSR Sardegna 2014/2020, in qualità di capofila di un progetto di rete. L’Argea Sardegna, incaricata dell’istruttoria, invia il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990; l’associazione presenta osservazioni, ma l’amministrazione adotta comunque la determinazione di diniego. Tra le ragioni: la sede di un partner in un comune non compreso nell’allegato del bando e la carenza dei requisiti soggettivi in capo all’associazione.
L’associazione propone ricorso gerarchico; decorso inutilmente il termine, impugna davanti al TAR il rigetto tacito e, successivamente, con motivi aggiunti, il rigetto espresso sopravvenuto, che introduce nuove motivazioni. La ricorrente contesta la lettura del requisito territoriale, sostenendo che esso riguardi le sole attività e non la compagine dei partecipanti, e deduce l’errore materiale nella indicazione del partner.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale, per la sopravvenienza del provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti e la sovrapposizione delle censure. Nel merito, respinge il primo motivo, comune a entrambi gli atti.
Il punto centrale è la lettura del punto 7, lett. a), del bando, che impone la localizzazione delle attività nei comuni elencati nell’allegato. Il TAR non accoglie la tesi della ricorrente secondo cui la previsione riguarderebbe solo le attività ammissibili e non i soggetti: il comune in questione non figura nell’elenco, e la sua non inclusione stabilisce che esso non può essere sede di attività, integrando la fattispecie di esclusione richiamata dall’amministrazione.
Il Collegio ritiene irrilevante la qualificazione del partner come “associato” anziché “attivo”. Le attività di comunicazione previste consistono nell’ospitalità presso la fattoria didattica, e la sede legale dell’azienda costituisce riferimento imprescindibile per la valutazione. La tesi dell’errore materiale è smentita per tabulas dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente, che indicano il comune nel formulario e nelle schede progettuali.
Quanto alla censura sull’art. 10-bis legge n. 241/1990, il TAR rileva che l’amministrazione ha preso posizione sulle osservazioni, chiarendo che la distinzione tra partner attivi e associati non discrimina ai fini del requisito. Infine, poiché il provvedimento poggia su una duplice motivazione con ragioni autonome, l’accertamento della legittimità di una sola di esse rende inammissibili per carenza di interesse le doglianze avverso le restanti, secondo il richiamato indirizzo del Cons. Stato sez. III n. 8820 del 2024. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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