Regolamento comunale sul gioco lecito non lesivo senza atti applicativi (TAR Sardegna n. 213 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che disciplina l’installazione degli apparecchi da gioco lecito e le nuove aperture di sale giochi non è immediatamente lesivo quando non venga impugnato alcun atto applicativo che incida concretamente sulla sfera giuridica dell’esercente. La censura che investa una definizione regolamentare meramente riproduttiva del contenuto della legge regionale è infondata, perché il regolamento in parte qua ricalca la fonte legislativa. La domanda di “deroga” al regolamento, priva di copertura normativa, non è idonea a fondare né un’obbligazione provvedimentale dell’amministrazione né un silenzio significativo. L’inerzia dell’amministrazione su istanza sfornita di base regolamentare integra, al più, un silenzio inadempimento, da far valere con gli strumenti degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Fatto
Una società titolare di un esercizio di gioco impugna davanti al TAR Sardegna il regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d’azzardo lecito, e in particolare il Capo II, art. 4, comma 2, dedicato alle sale giochi, alle nuove aperture, ai trasferimenti di sede e agli ampliamenti. Il regolamento era stato pubblicato all’albo pretorio comunale il 20.10.2020.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugna il preteso silenzio diniego formatosi su una domanda presentata al Comune il 10.05.2021, con cui aveva chiesto un nulla osta in deroga per la sostituzione del concessionario, mediante stipula di un nuovo contratto di concessione per la gestione del punto scommesse. Il Comune, il Ministero dell’Interno e la Questura resistono. Le istanze cautelari, sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti, sono respinte.
La Motivazione della Corte
Sul ricorso introduttivo il Collegio rileva che la ricorrente non ha contestato un atto specificamente destinato alla propria sfera, ma soltanto il nuovo regolamento comunale di disciplina del settore. Non risultano impugnati gli atti applicativi idonei a ledere concretamente la posizione dell’esercente. Da qui il difetto di immediata lesività del regolamento e il rigetto delle censure.
Il Collegio esamina poi la definizione contenuta nell’art. 4, comma 2, del regolamento. La norma comunale ricalca il contenuto dell’art. 12, comma 3, della legge regionale 11 gennaio 2019 n. 2, recante disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo. La legge regionale qualifica come nuova installazione il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva all’entrata in vigore della legge, ed equipara alla nuova installazione la stipula di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, in caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere, nonché il rinnovo del contratto. Poiché il regolamento recepisce tale definizione, le censure sono infondate anche sotto questo profilo.
Quanto ai motivi aggiunti, le doglianze riguardano la domanda di “autorizzazione in deroga” presentata dalla società, senza modifica dei limiti dimensionali e di ubicazione dell’esercizio esistente. L’amministrazione non ha riscontrato espressamente l’istanza. Il Collegio condivide la difesa comunale: nessuna norma attribuisce valore significativo al silenzio in materia, sicché al più si configurerebbe un silenzio inadempimento, non impugnato nelle forme degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Nel giudizio non è stato in realtà instaurato un procedimento avverso l’inerzia della pubblica amministrazione. La sostanziale sovrapponibilità dei motivi del ricorso introduttivo e di quelli aggiunti dimostra che la contestazione è stata semplicemente trasferita su un’istanza che non costituisce attuazione del regolamento. La domanda di deroga resta priva di supporto regolamentare, non essendo prevista dall’art. 4 alcuna ipotesi applicativa in deroga. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con integrale compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.