Silenzio inadempimento e autotutela: nessun obbligo di provvedere su istanza del confinante (TAR Sardegna n. 211 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non è esperibile quando l’istanza del privato solleciti, in sostanza, l’esercizio di poteri di autotutela in relazione a un titolo edilizio ormai consolidatosi: l’avvio del procedimento di autotutela è espressione di discrezionalità nell’an e non è assistito da alcun obbligo di legge di provvedere. La condanna a un facere ai sensi degli artt. 30, comma 1, 31, comma 3, e 34 c.p.a. presuppone che l’esercizio della funzione pubblica sia interamente vincolato e che non siano necessari adempimenti istruttori. Non sussiste pertanto silenzio-inadempimento quando l’amministrazione regionale abbia tempestivamente avviato le doverose interlocuzioni con l’amministrazione comunale e con gli organi di vigilanza, acquisendo il quadro documentale necessario a verificare la sussistenza degli abusi.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di fabbricati e terreni agricoli in area confinante con quella oggetto di segnalazione, ha inoltrato alle amministrazioni intimate un’istanza-diffida, ricevuta il 26/09/2023, con la quale ha rappresentato l’esistenza di opere edilizie abusive realizzate dal vicino in zona sottoposta a molteplici vincoli paesaggistici. Nell’istanza è stato richiesto l’accertamento degli abusi e l’adozione di ogni iniziativa ripristinatoria e sanzionatoria, anche mediante demolizione.
Costatato il protrarsi dell’inerzia degli enti, il ricorrente ha esperito l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna, con nomina di un Commissario ad acta. Nel giudizio si è costituita la sola Regione Autonoma della Sardegna; una società ha spiegato intervento ad adiuvandum quale promissaria acquirente dei terreni confinanti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum, per omessa notifica alle altre parti in violazione dell’art. 50, comma 2, c.p.a., richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 5417 del 2020. Il giudice prende altresì atto della mancata rituale notifica del ricorso alla Soprintendenza, riconosciuta dallo stesso ricorrente.
Sul merito, il Tribunale applica il principio della ragione più liquida e, in presenza di una causa di reiezione, si ritiene esonerato dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalla difesa regionale, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4279 del 2022. Dalla documentazione emerge che le opere segnalate sono state ripetutamente attenzionate dal Comune e dagli organi di tutela ambientale, e che gli organi competenti hanno rilasciato una pluralità di provvedimenti autorizzativi, anche a sanatoria, non contestati. Manca quindi la dimostrazione di residui abusi.
L’azione sollecita in realtà un intervento in sede di autotutela, che non si correla a un obbligo di provvedere: consolidatosi il titolo edilizio, non è più possibile rimetterne in discussione la legittimità, e l’avvio dell’autotutela resta discrezionale nell’an (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7838 del 2022). La domanda di condanna a un facere è poi inammissibile perché proposta fuori dai limiti degli artt. 30 e 31, comma 3, c.p.a.: la fattispecie impone rigorosi accertamenti in fatto e valutazioni tecniche discrezionali, non compatibili con l’interamente vincolato richiesto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7373 del 2021).
Nel merito la Regione non è rimasta inerte: con nota prot. 50529 del 25.10.2023 ha avviato il procedimento di verifica, notiziandone il ricorrente, e ha acquisito le relazioni della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sant’Antioco, oltre alle informazioni richieste al Comune di Calasetta. Tale attività esclude la formazione del silenzio-inadempimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1241 del 2022). Il ricorso è dunque inammissibile e comunque infondato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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