Porto d’armi e giudizio di inaffidabilità: irrilevanti i precedenti risalenti nel tempo (TAR Lombardia n. 2131 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del porto d’armi sono subordinati, oltre che all’assenza delle condanne ostative previste dagli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, alla sussistenza della buona condotta e dell’affidamento di non abusare delle armi, la cui prova grava sull’amministrazione. Il diniego può fondarsi anche su fatti non trasfusi in condanna, purché sintomatici di una pericolosità sociale attuale. Non integra però un valido giudizio di inaffidabilità la valorizzazione di condanne per reati non compresi nel catalogo delle norme ostative e di frequentazioni controindicate risalenti nel tempo, quando il trascorrere degli anni e il contegno successivo del richiedente ne abbiano escluso l’attualità.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Stazione Carabinieri di Vimercate il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia. La Questura della Provincia di Monza e della Brianza ha respinto l’istanza con provvedimento del 3.10.2023, ravvisando il difetto dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931.

A fondamento del diniego l’amministrazione ha posto tre circostanze: le frequentazioni del ricorrente, collocate nel 2005 e nel 2014, con soggetti controindicati rispetto alle autorizzazioni di polizia in materia di armi; una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta in concorso; la convivenza con il figlio, condannato per gestione di rifiuti non autorizzata. Da qui il giudizio di inaffidabilità, per il possibile abuso delle armi da parte di terzi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 10.7.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931 e la Corte cost. n. 440 del 1993, che ha dichiarato illegittime le due disposizioni nella parte in cui addossano all’interessato l’onere di provare la buona condotta. Ne deriva che la prova dei presupposti di affidamento incombe sull’amministrazione, cui spetta una valutazione discrezionale che contemperi la tutela della pubblica incolumità e l’interesse privato al titolo.

Il Tribunale ribadisce che il porto d’armi può essere negato anche in assenza di una sentenza penale di condanna per i reati contemplati dalle norme citate, quando emergano fatti o circostanze — anche relativi a procedimenti in corso — da cui dedurre la pericolosità sociale dell’istante. Il potere discrezionale non è dunque vincolato al solo catalogo dei reati ostativi.

Nel caso concreto, tuttavia, le censure colgono nel segno. La condanna per bancarotta fraudolenta non figura tra i reati previsti dal legislatore come ostativi. Il precedente per gestione di rifiuti non autorizzata, di natura contravvenzionale, non rientra nel novero dei reati spia e, soprattutto, riguarda il figlio convivente, non l’istante: in mancanza di altri elementi non è di per sé sintomatico di pericolosità.

Resta allora la sola frequentazione con soggetti controindicati, dalla quale la Questura ha desunto il rischio che terzi possano entrare in possesso dell’arma. Ma le due frequentazioni rilevanti sono collocate nel 2005 e nel 2014 e, dopo il 2014, il ricorrente non ha tenuto condotte da cui inferire inaffidabilità. L’amministrazione non ha indicato ulteriori circostanze capaci di sorreggere il giudizio.

Il provvedimento si basa dunque su circostanze risalenti nel tempo, non più idonee — per il trascorrere degli anni e il contegno complessivamente tenuto — a fondare il giudizio di inaffidabilità, non essendo stata adeguatamente ponderata l’attualità del pericolo. L’affidabilità va intesa come autocontrollo e senso di responsabilità, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 3738 del 2023. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto questorile e condanna del Ministero dell’interno alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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