L’inerzia dell’OTA non giustifica il ritardo sull’accreditamento sociosanitario (TAR Molise n. 303 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie si desume dalla sommatoria dei termini di fase previsti dalla legge regionale e, nel caso più sfavorevole, coincide con quindici mesi dalla domanda. Le disfunzioni interne dell’O.T.A., quali la carenza di valutatori o le dimissioni del coordinatore, costituiscono vicende organizzative che non possono condizionare il rispetto dei termini legali di conclusione di un procedimento pendente. Gli atti infraprocedimentali o di carattere meramente soprassessorio non elidono il silenzio inadempimento, perché non danno vita a un provvedimento ultimativo ma a un mero rinvio. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio e condanna l’amministrazione a provvedere con provvedimento espresso e motivato entro un termine perentorio.

Il Fatto

La società ricorrente ha avviato le procedure per realizzare, in un comune molisano, una struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo per dieci posti letto. Con determinazione della Direzione Generale per la salute della Regione aveva conseguito l’autorizzazione all’esercizio ex art. 8 della l.r. Molise n. 18/2008.

Il 13.12.2023 la società ha chiesto alla Regione, ai sensi dell’art. 15 della l.r. Molise n. 18/2008, l’accreditamento istituzionale. Dopo il piano di audit del luglio 2024 e la trasmissione della documentazione integrativa in ottobre, la ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro. Ha quindi proposto ricorso per la declaratoria del silenzio e dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni intimate hanno sostenuto l’insussistenza di una inerzia colpevole, invocando la recente ricostituzione dell’organismo accreditante e l’imminente conclusione del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione della disciplina regionale, richiamando i propri precedenti conformi nn. 56/2022, 57/2022 e 287/2022. L’art. 17 della l.r. Molise n. 18/2008 scandisce il procedimento in fasi: istruttoria dell’istanza, verifica tecnica dell’O.T.A. mediante sopralluogo entro dodici mesi, comunicazione delle prescrizioni con eventuale nuovo sopralluogo, trasmissione della valutazione tecnica alla Regione entro trenta giorni e deliberazione conclusiva della Giunta entro i successivi trenta.

Da questo quadro il giudice desume il termine di conclusione del procedimento, pari alla sommatoria dei singoli termini di fase e, nell’ipotesi più sfavorevole con prescrizioni, al complessivo decorso di quindici mesi. Nel caso concreto la domanda risaliva al dicembre 2023 e sulla stessa non era giunto alcun riscontro, con conseguente superamento del termine.

Il Tribunale affronta quindi l’argomento difensivo delle amministrazioni: la carenza di valutatori e le dimissioni del coordinatore dell’O.T.A. non giustificano l’inerzia. Si tratta di vicende interne all’attività dell’organismo e alle procedure di designazione dei suoi componenti, le cui disfunzioni non possono condizionare il rispetto dei termini legali di conclusione di un procedimento pendente ormai da lungo tempo. Neppure gli atti adottati per la ricostituzione dell’organismo elidono l’inerzia.

La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. St., VI, n. 6564/2018; Cons. St., III, n. 5983/2014; Cons. St., n. 4071/2013; tra i giudici di merito, TAR Lazio, Roma, II, n. 4605/2020 e TAR Campania, VI, n. 4816/2016) conforta la conclusione: la condizione di colpevole inerzia permane sanzionabile anche quando l’amministrazione abbia adottato un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non conclude il procedimento ma ne costituisce mero rinvio.

Il ricorso è quindi accolto: dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione e dal Commissario ad acta, gli stessi sono condannati a pronunciarsi con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione. Il Collegio si riserva sulla nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., all’esito dell’eventuale inutile decorso del termine assegnato, onerando la ricorrente di una nuova istanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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