Transazione facoltativa sui debiti commerciali regionali non lede il diritto di credito (Cons. Stato n. 2141 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di rilevazione dei debiti commerciali e di definizione transattiva delineata dall’art. 1, commi 455 e seguenti, della legge n. 213/2023 non comprime il diritto di credito dei privati. La c.d. falcidia del credito è automatica nei criteri ma non inevitabile: il creditore può rifiutare la proposta regionale di transazione e, conclusa la fase propositiva, azionare il credito nelle forme giudiziali ed esecutive ordinarie. Il blocco delle procedure esecutive previsto dall’art. 1, comma 462 ha natura solo temporanea. Ne consegue che la mancata adesione non integra alcun effetto estintivo o afflittivo e che le questioni di legittimità costituzionale prospettate risultano manifestamente infondate. Le delibere regionali di attuazione sono atti amministrativi generali, per i quali l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude la comunicazione individuale di avvio del procedimento.

Il Fatto

Una società affidataria in concessione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano vantava ingenti crediti nei confronti della Regione Molise. La Regione, con due delibere di Giunta, ha dato attuazione alla legge di bilancio 2024, adottando il piano di rilevazione dei debiti commerciali e l’avviso ai creditori, con l’indicazione che la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio avrebbe determinato l’automatica cancellazione del credito.

La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Molise, lamentando la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e l’illegittimità costituzionale delle norme di legge applicate. Il TAR, affermata la propria giurisdizione, ha respinto il ricorso e dichiarato le questioni di costituzionalità prive di rilevanza e manifestamente infondate. La società ha proposto appello; la Regione ha resistito e proposto appello incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Sul primo motivo, relativo alle garanzie partecipative, il Collegio ribadisce che le delibere impugnate appartengono alla categoria degli atti generali, sottratti per espressa previsione dell’art. 13 della legge n. 241/1990 all’obbligo di comunicazione individuale. La stessa legge n. 213/2023 prescrive quale unico adempimento l’avviso mediante affissione all’albo pretorio online e l’adozione di ogni forma idonea di pubblicità. La Corte aggiunge una considerazione di ordine sostanzialistico: la società ha comunque avuto conoscenza della procedura e ha presentato domanda, sicché lo scopo della norma partecipativa è stato raggiunto.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude che la mancata presentazione della domanda comporti estinzione del credito o decadenza dal diritto sostanziale. La richiesta di ammissione serve unicamente alla quantificazione dei debiti, propedeutica alla proposta transattiva di cui all’art. 1, comma 461. Richiamando il proprio precedente (Cons. Stato, Sez. V, n. 7139 del 29 agosto 2025), la Corte chiarisce che la falcidia è automatica ma non inevitabile: il creditore può rifiutare la transazione e, terminata la fase propositiva, riattivare le procedure esecutive ordinarie. Il blocco di cui all’art. 1, comma 462 è solo temporaneo e non sine die.

Quanto alle questioni di costituzionalità, la Corte le ritiene non fondate e quindi non meritevoli di rimessione. Il sistema non configura una procedura concorsuale ad hoc, ma un meccanismo consensuale: la natura facoltativa dell’adesione lo distingue dal fallimento e dal dissesto degli enti locali disciplinato dal TUEL. Il bilanciamento tra tutela dei creditori e ripristino della continuità amministrativa è già stato ritenuto non irragionevole dalla Corte costituzionale n. 219 del 2022. Il criterio delle percentuali decrescenti con l’anzianità del credito riflette una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il minor interesse alla riscossione di chi non ha attivato il recupero.

Nessuna lesione del diritto di difesa né della proprietà, poiché resta integra la possibilità di soddisfarsi nelle forme ordinarie. L’appello principale è respinto; quello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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