L’assenza di regolamentazione comunale non giustifica il rigetto dell’istanza (TAR Sardegna n. 246 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di una compiuta regolamentazione comunale in materia di installazione di cartellonistica pubblicitaria, essendo imputabile all’amministrazione destinataria dell’istanza, non ne giustifica il rigetto. Diversamente opinando, l’amministrazione potrebbe determinare una paralisi sine die dell’attività imprenditoriale. Sussiste pertanto il preciso dovere del Comune di approvare tempestivamente una disciplina idonea a regolamentare il fenomeno a regime ed esaminare nel merito le istanze nel frattempo pervenute, rilasciando autorizzazioni temporanee efficaci sino al completamento delle doverose procedure a evidenza pubblica. Il giudice amministrativo valuta la legittimità del provvedimento sulla sola motivazione resa in sede procedimentale, senza poter integrare il giudizio con le argomentazioni difensive successive.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dell’installazione di cartelli pubblicitari, ha presentato due dichiarazioni autocertificative di identico contenuto per collocare transenne parapedonali lungo i marciapiedi di alcune vie cittadine. A seguito di conferenza di servizi, il Dirigente del S.U.A.P.E. del Comune ha negativamente riscontrato le istanze con le determinazioni del 29 settembre 2023, nn. 6010 e 6011, fondandosi su due pareri sfavorevoli.

Il Servizio Tributi ha rilevato che, ai sensi dell’art. 13, primo comma, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, l’installazione e la gestione degli impianti devono essere affidate in più lotti previa apposita gara. Il Servizio Edilizia Privata ha osservato che l’intervento non presenta rilevanza edilizia sostanziale, segnalando però l’assenza di una specifica disciplina comunale sulla localizzazione e sulle caratteristiche dei manufatti. La società ha impugnato tali esiti davanti al TAR, che ha respinto l’istanza cautelare per difetto di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sulla motivazione effettivamente contenuta nel provvedimento impugnato. La decisione comunale si fonda esclusivamente sul fatto che il Piano generale prevede l’affidamento degli impianti previa gara e che al momento non esiste una disciplina comunale che regolamenti localizzazione, tipologie e caratteristiche dei manufatti. Su questo si arresta il sindacato giurisdizionale.

Il Tribunale esclude espressamente che possano assumere rilievo le ulteriori argomentazioni svolte in giudizio dalla difesa del Comune. Richiamando il divieto di integrazione della motivazione in sede processuale, tanto più in relazione a provvedimenti espressivi di discrezionalità amministrativa, il Collegio ribadisce che l’amministrazione dovrà esprimersi motivatamente in sede amministrativa all’esito dell’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7880/2024).

La censura è accolta sul punto dirimente: la mancanza di una compiuta regolamentazione delle istanze, essendo imputabile all’amministrazione cui l’istanza è rivolta, non ne giustifica il rigetto. Il Collegio sottolinea che la soluzione opposta consentirebbe al Comune di determinare una paralisi sine die dell’attività imprenditoriale, in contrasto con i principi di buon andamento e di proporzionalità.

Da qui il duplice dovere dell’ente: approvare tempestivamente una disciplina idonea a regolamentare il fenomeno a regime ed esaminare nel merito le istanze nel frattempo pervenute, rilasciando autorizzazioni temporanee efficaci sino al completamento delle procedure a evidenza pubblica. Il Collegio richiama sul punto un orientamento costante (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 10257/2024; TAR Sardegna, Sez. I, n. 537/2024; TAR Lecce, n. 632/2023; TAR Bari, n. 554/2023).

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati. Il Comune dovrà nuovamente pronunciarsi sull’istanza nel rispetto dei principi esposti e con motivazione adeguata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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