Servitù di fognatura senza titolo risarcibile per perdita di valore del fondo (Cons. Stato n. 2140 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di realizzazione di opere fognarie interrate senza adozione di alcun atto formale di costituzione di servitù, non spetta al proprietario l’indennità da occupazione illegittima per il periodo successivo a quello di occupazione legittima, qualora le opere siano state completate entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità e il fondo sia stato restituito. L’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità opera ex nunc. Resta dovuto, a titolo risarcitorio, il solo pregiudizio patrimoniale da perdita di valore del fondo, nei limiti della porzione effettivamente attinta dall’opera, con rivalutazione e interessi legali. Il danno non patrimoniale forfetario ex art. 42-bis, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 è liquidabile solo se l’amministrazione opti per l’atto di asservimento.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo agricolo ha visto occupare 330 mq per la realizzazione di una rete fognaria, in forza di decreto sindacale del 1999 e di dichiarazione di pubblica utilità con termine quinquennale. I lavori si sono conclusi nel 2003, ma non è mai stato adottato il decreto di esproprio né un atto di costituzione di servitù. Con raccomandata del gennaio 2015 il privato ha intimato il pagamento delle indennità; di fronte al silenzio ha adito il TAR, che ha accolto il ricorso condannando il Comune a scegliere tra acquisizione sanante e restituzione, oltre al risarcimento parametrato al cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene.
Il Comune ha appellato deducendo, tra l’altro, l’assenza di espropriazione, la natura di mero asservimento, l’intervenuta prescrizione e l’erronea quantificazione del danno. Il Consiglio di Stato ha disposto verificazione sullo stato dei luoghi e sul valore del fondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’art. 47 cod. proc. amm.: la trasmissione del fascicolo al TAR dichiarato competente non consentiva di considerare il Comune non costituito. Il vizio non integra però le ipotesi di nullità dell’art. 105 cod. proc. amm., poiché il contraddittorio era stato regolarmente instaurato; le difese vengono pertanto esaminate nel merito.
Sul quinto motivo la Corte ricostruisce la sequenza: l’occupazione, legittima dal 1999, ha perso efficacia nel 2004, ma le opere erano già completate nell’ottobre 2003, in costanza di dichiarazione di pubblica utilità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania n. 2605 del 2014) e Cass. civ. Sez. I n. 3919 del 2024, si afferma che nessuna indennità è dovuta per la fase successiva, non essendo configurabile un’occupazione illegittima protratta. Il sesto motivo è respinto: l’illecito è permanente, quindi il termine prescrizionale del risarcimento non è decorso, mentre si è prescritta l’indennità di occupazione.
Il terzo motivo è infondato. L’art. 42-bis, comma 6, d.P.R. n. 327/2001 si applica, in quanto compatibile, anche quando è imposta una servitù: il Comune dovrà adottare l’atto di asservimento ovvero provvedere alla riduzione in pristino. Il nono motivo è respinto, restando la responsabilità in capo all’amministrazione comunale, che potrà rivalersi sul soggetto delegato.
La Corte dissente in parte dal verificatore. Il vigneto è stato estirpato unilateralmente nel 2011, donde l’assenza di nesso causale con l’opera. Il valore venale va calcolato sui soli 330 mq attinti e non sull’intera superficie: il pregiudizio patrimoniale è liquidato nello 0,85% di quel valore, con rivalutazione e interessi legali dal 2004. Il danno non patrimoniale resta subordinato all’eventuale asservimento. Le spese di lite sono compensate; quelle di verificazione poste a carico dell’appellato.
Nota della Redazione
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