Onere della prova del condono edilizio sul destinatario dell’ordine di demolizione (TAR Sardegna n. 217 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, qualora l’amministrazione contesti in modo specifico la consistenza e la risalenza delle opere, l’onere della prova diretta a dimostrare l’avvenuta sanatoria e a sottrarre i manufatti alla sanzione demolitoria incombe sul destinatario del provvedimento. La produzione di una relazione peritale generica, priva di un’esatta individuazione delle opere sanate, non assolve tale onere. L’ordine di demolizione che enuncia puntualmente le difformità rispetto ai titoli abilitativi non è illegittimo per il solo fatto di non menzionare i titoli in sanatoria preesistenti, se il ricorrente non provi che le opere contestate vi siano ricomprese. In caso di mancata ottemperanza, l’acquisizione al patrimonio comunale consegue ipso iure, con l’area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato nel Comune di Sorso realizzato negli anni Settanta con destinazione alberghiera e poi adibito a comunità alloggio per anziani, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha intimato la demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi. L’atto trae origine da un verbale della Polizia Municipale che aveva rilevato, al piano seminterrato e al piano terra, la chiusura di porzioni di piloty con creazione di nuove unità abitative e la realizzazione di locali chiusi nel porticato, in assenza del prescritto permesso di costruire.

Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento non teneva conto della concessione edilizia in sanatoria n. 97 del 20 luglio 1998, rilasciata sulla pratica di condono ex art. 39 legge n. 724/1994, che avrebbe ricompreso le opere contestate. Ha inoltre dedotto la violazione della stessa disposizione e la sproporzione dell’area interessata dall’acquisizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dal riparto dell’onere probatorio. Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (T.A.R. Napoli, Sez. VI, n. 1595 del 2024; Cons. Stato, Sez. II, n. 276 del 2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 588 del 2020), il Collegio afferma che, dinanzi a contestazioni specifiche dell’amministrazione, spetta al destinatario della sanzione demolitoria dimostrare la legittimità dei manufatti.

Nel caso concreto la prova non è stata fornita. Il ricorrente ha contestato in modo generico il contrasto tra l’ordinanza e i titoli in sanatoria, senza produrli compiutamente. La concessione n. 97/1998 si limita a richiamare un ampliamento dell’hotel senza specificarne il contenuto. La relazione peritale allegata è giudicata del tutto generica e inutilizzabile, poiché si limita ad asserire l’esistenza della sanatoria e a corredarsi di piante con annotazioni graficamente incomprensibili.

Il Collegio sottolinea che l’ordinanza enuncia puntualmente le ragioni di difformità rispetto ai titoli abilitativi, individuando quattro distinte ipotesi di abuso al piano terra, e che il ricorso non contiene una precisa disamina dei vizi. Quanto alla dedotta sproporzione dell’area acquisita, il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2023 e l’art. 6, comma 4, l.r. Sardegna n. 23/1985: l’acquisizione consegue alla mancata esecuzione e comprende il bene, l’area di sedime e quella necessaria a opere analoghe, parametro cui l’area individuata risulta conforme.

Il secondo motivo è infondato per ragioni analoghe: il ricorrente non chiarisce se vi sia stata violazione del provvedimento di sanatoria, e il richiamo all’art. 39 legge n. 724/1994 è inconferente, poiché non si impugna un diniego di condono ma un ordine di demolizione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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