Accesso alla autorizzazione di passo carrabile e interesse del condomino (TAR Lazio n. 131 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, il comproprietario di parti comuni che intenda contestare ad altri condomini i limiti dell’utilizzo di tali parti vanta un interesse diretto, concreto e differenziato all’ostensione dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’amministrazione in relazione alle stesse parti comuni. Tale interesse, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, integra il presupposto del diritto di accesso quando la conoscenza dei documenti risulti strumentale alla difesa di interessi giuridici del richiedente. L’interesse difensivo tutelato dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 opera anche quando la documentazione sia destinata a un giudizio civile e non amministrativo, richiamando la norma un interesse generico. La posizione del richiedente non deve essere meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in Gaeta con accesso da una rampa privata di proprietà del Condominio Eurocentro Gaeta, di cui è parte, ha presentato al Comune un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990. Oggetto della richiesta era l’autorizzazione di passo carrabile n. 73 del 5.9.1994 rilasciata al Condominio, unitamente alla relativa documentazione.

A fondamento dell’istanza la ricorrente ha rappresentato che era insorta questione tra i condomini circa l’ampiezza della facoltà d’uso della rampa e che intendeva documentare il proprio buon diritto in un eventuale giudizio. L’amministrazione non ha ottemperato, facendo formare il silenzio-diniego il 27.10.2024. Il Comune di Gaeta non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola consolidata in materia edilizia secondo cui il proprietario dell’immobile vicino, che assuma la realizzazione di un abuso unitamente al vulnus subito, è legittimato ad accedere agli atti e ai documenti abilitativi richiesti, come affermato da T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, n. 5059 del 2023. Per le medesime ragioni, analogo interesse va riconosciuto ai comproprietari che intendano contestare ad altri proprietari i limiti dell’utilizzo di parti comuni.

La ricorrente ha correttamente invocato l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, nonché l’art. 24, comma 7, che tutela l’interesse difensivo. In base a tale disciplina l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso ai documenti relativi a un procedimento specifico quando la conoscenza risulti strumentale alla difesa di interessi giuridici, secondo il principio espresso da T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, n. 3735 del 2024.

Il Collegio richiama inoltre T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, n. 738 del 2022, secondo cui al proprietario del fondo vicino spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche. Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta a legittimare il diritto di accesso.

Non rileva, precisa il Collegio, che la documentazione richiesta sia necessaria per intentare un giudizio civile piuttosto che amministrativo, poiché la norma richiama un generico interesse difensivo. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’amministrazione di ostendere la documentazione richiesta con l’istanza del 27.9.2024 entro trenta giorni dalla comunicazione. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *