Foglio di via obbligatorio e sindacato sulla pericolosità sociale (TAR Trentino-Alto Adige n. 24 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di foglio di via obbligatorio il giudizio di pericolosità sociale costituisce tipica valutazione discrezionale dell’Amministrazione e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i profili di illogicità, di incongruenza della motivazione o di travisamento della realtà fattuale. La misura preventiva prevista dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 non richiede la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma una motivata indicazione di comportamenti ed episodi dai quali emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. L’art. 21-bis legge n. 241/1990 chiarisce che i vizi della notifica incidono sull’efficacia e non sulla validità del provvedimento, purché la notifica abbia raggiunto il suo scopo. La comunicazione di avvio del procedimento è infine derogabile in ragione dell’urgenza in re ipsa che connota i provvedimenti di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugna, con domanda di annullamento previa sospensione, il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Bolzano gli ha ordinato di lasciare il territorio del Comune di Bolzano e di non farvi ritorno per quattro anni dalla notifica, senza preventiva autorizzazione della stessa Questura.
Il ricorso, notificato il 17.8.2024, articola quattro motivi: nullità della notifica ai sensi dell’art. 9 R.D. n. 635/1940; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; difetto di motivazione. In sede cautelare il Tribunale accoglie l’istanza per i profili di fumus boni iuris sulla situazione lavorativa e di periculum in mora connesso alla perdita del posto di lavoro. Nel merito il ricorso è rigettato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla notifica, consegnata a mani in copia semplice da agente di Polizia Giudiziaria. La doglianza è infondata: il ricorrente si è rifiutato di sottoscrivere l’atto ritirandone copia, e comunque, per il disposto dell’art. 21-bis legge n. 241/1990, i vizi della notifica rilevano sull’efficacia e non sulla validità del provvedimento. La notifica ha raggiunto il suo scopo, consentendo l’esercizio del diritto di difesa.
Sul secondo motivo, il Tribunale richiama l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e la categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che offendono la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il giudizio di pericolosità è documentato da una sequela di precedenti non episodici, rilevatori di una spiccata attitudine al crimine, e la censura difensiva sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull’esito assolutorio di alcuni procedimenti non scalfisce la legittimità della valutazione questorile.
Il Collegio ribadisce che il giudizio prognostico di pericolosità può fondarsi su elementi di fatto che non hanno la consistenza di prove di sicura reità, purché sufficientemente indicativi della tendenza alla commissione di reati. Richiama sul punto TAR Lombardia Brescia n. 802 del 2024, TAR Veneto Venezia n. 2170 del 2024, TAR Veneto Venezia n. 2113 del 2024 e TAR Sicilia Catania n. 1646 del 2024.
Quanto alla comunicazione di avvio, la censura è priva di pregio: la misura si caratterizza per funzione cautelare e urgenza in re ipsa, essendo stata adottata all’indomani dell’arresto in flagranza. Il procedimento non avrebbe comunque avuto esito diverso.
Il difetto di motivazione è infine escluso. Il provvedimento dà conto della situazione personale e occupazionale: dell’attività lavorativa intrapresa solo dopo la notifica, all’evidente fine di comprovare la necessità di presenza nel Comune, e della possibilità di richiedere in futuro autorizzazione scritta all’Autorità di P.S. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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