Accordo transattivo tra Comune e Consorzio fuori dalla giurisdizione amministrativa (TAR Lombardia n. 1728 del 08.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra un accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 l’atto transattivo con cui un Comune e un Consorzio compongano una lite e regolino il recupero dei corrispettivi dovuti dagli utenti morosi. In tale stipula le parti agiscono nell’esercizio di poteri privatistici, a tutela delle rispettive posizioni creditorie e debitorie, senza spendita di poteri autoritativi. Ne consegue che la controversia concernente l’esecuzione dell’accordo non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., dovendosi declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva receduto, con deliberazione consiliare del 25.6.2013, dal Consorzio che fino a quel momento aveva svolto per suo conto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, tramite un concessionario, l’attività di recupero dei crediti verso le utenze. Tra le parti insorgeva un contenzioso arbitrale sulla legittimità del recesso e sulle sue conseguenze economiche, perché il Consorzio, negli anni 2001-2012, non aveva potuto incassare dai morosi la tariffa corrispettiva.
Le parti componevano le rispettive posizioni con un accordo transattivo del 14.9.2017. Il Consorzio manteneva la gestione dei crediti registrati al 30.6.2017, per un valore netto indicato in Euro 530.754,71; il Comune si obbligava a rimborsare i crediti dichiarati inesigibili entro il limite annuo di Euro 70.000,00 e a versare il saldo entro il 15.2.2024. Il Comune ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento del Consorzio e la condanna all’adempimento e al risarcimento del danno, assumendo che l’accordo fosse qualificabile ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Consorzio ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura privatistica dell’accordo e la sua estraneità agli accordi pubblicistici dell’art. 15 della legge n. 241/1990. Il Collegio ha accolto l’eccezione e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., che devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie sulla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni. In quest’ultima categoria rientrano gli accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, che consentono alle amministrazioni di concludere intese per disciplinare in collaborazione lo svolgimento di attività di interesse comune.
La Corte ha verificato in concreto l’oggetto dell’atto del 2017. L’accordo non disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune: è volto a comporre una lite insorta tra le parti e a regolamentare il recupero, da parte del Consorzio, dei corrispettivi ancora dovuti dagli utenti morosi per il servizio svolto nel periodo 2001-2012. Esso definisce, inoltre, le conseguenze a carico del Comune in presenza di crediti inesigibili o insoluti.
Nella stipula, secondo il Collegio, sia il Comune sia il Consorzio hanno agito nell’esercizio di poteri privatistici, a tutela delle rispettive posizioni soggettive debitorie e creditorie. L’atto non estrinseca poteri autoritativi, ma sancisce e disciplina unicamente posizioni giuridiche di credito e di debito, definendo importi dovuti, tempi e modalità di pagamento.
Esclusa la riconducibilità all’art. 15 della legge n. 241/1990, è venuta meno la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’esecuzione dell’accordo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario. Restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute; sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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