Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 2206 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell’azione. Resta comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riguardo all’utilità, anche solo strumentale o morale, che l’esito del giudizio potrebbe arrecare alla parte.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Puglia una serie di atti del Comune: il provvedimento che rigettava l’istanza di proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico e di mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali all’attività balneare, la nota dirigenziale allegata e l’ordinanza di rimozione dei manufatti e ripristino dello stato dei luoghi. Il TAR aveva respinto il ricorso, pur compensando le spese.
Proposto appello, nelle more del giudizio la società ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha insistito per il rigetto e, in via gradata, per la declaratoria di improcedibilità, ma con condanna dell’appellante alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la regola generale del processo amministrativo: la parte dispone dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La dichiarazione di non avere più interesse provoca la presa d’atto del giudice, il quale non può procedere d’ufficio. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, salvo l’onere di regolare le spese, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216.
Applicando tale principio, il Consiglio di Stato rileva che le censure originarie investivano due questioni: la proroga dell’autorizzazione e il mantenimento annuale dei manufatti funzionali all’attività balneare. Quanto alla prima, i titoli oggetto della richiesta di proroga erano scaduti il 15 novembre 2021, essendo stati prorogati solo fino al 29 giugno 2022 per effetto della normativa emergenziale da Covid 19.
Da ciò consegue che è venuto meno il termine previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022 e successive modificazioni, invocato nel giudizio di appello. La società ha ormai perso ogni interesse alla decisione, essendo chiaro e certo che l’esito del giudizio non potrebbe arrecarle alcuna utilità, nemmeno strumentale o morale, come affermato sulla scorta di Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457, 12 giugno 2013, n. 3256 e 4 dicembre 2012, n. 6190.
Il Collegio dichiara pertanto l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché le ragioni dell’esito in rito riguardano solo una delle due questioni oggetto di giudizio, sussistono i giusti motivi per la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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