Penalità di mora applicabile anche all’ottemperanza delle sentenze di condanna al pagamento (TAR Calabria n. 1720 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire consista in una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Fatto
Con sentenza del 24 aprile 2023, n. 641, il TAR Calabria aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore dei difensori distrattari della parte ricorrente, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 828,00 oltre accessori. Il titolo esecutivo è stato notificato il 30 maggio 2023.
Non essendo intervenuto il pagamento, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 22 gennaio 2024 e depositato il 1° febbraio 2024, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e l’ulteriore condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la decisione posta a fondamento della pretesa è passata in giudicato e che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avervi dato esecuzione, pur essendo questo un suo onere. Sussistono quindi i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
La questione centrale riguarda l’ammissibilità della domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Tribunale ritiene di doverla affermare, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la successiva novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, che ha espressamente esteso l’ambito applicativo della disposizione.
Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio ne sottolinea il carattere sanzionatorio: l’importo si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
In accoglimento del ricorso, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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