Voto numerico e criteri predeterminati: sufficienza della motivazione succinta nel concorso (Cons. Stato n. 2208 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico della commissione esaminatrice e reca in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, a condizione che la commissione abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione. L’art. 48, comma 2, del D.M. 17 luglio 2018 impone la predeterminazione dei criteri al fine di motivare i punteggi, non anche una motivazione analitica per ciascun parametro. Il giudizio succinto che accompagni il punteggio soddisfa l’obbligo motivazionale quando consente di comprendere le ragioni della valutazione negativa e la congruenza complessiva rispetto ai criteri. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica resta debole e non consente la sostituzione del giudizio della commissione. La perizia o il parere di parte non sono opponibili alla valutazione della commissione, salvo il macroscopico errore logico.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per 130 posti di Commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 25 marzo 2021. All’elaborato di diritto e procedura penale la Commissione attribuiva il punteggio di 12/30, con il giudizio “insufficiente conoscenza della materia sia sostanziale che processuale”. Il punteggio comportava la mancata correzione della seconda prova scritta e la non ammissione alla prova orale.
Il candidato impugnava davanti al TAR Lazio il verbale della Commissione e gli atti conseguenti. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza dell’8 luglio 2024. Proponeva appello il candidato, con contestuale domanda risarcitoria, deducendo l’erroneità della sentenza in ordine al difetto di motivazione, ai vizi del verbale e all’illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Le complessive narrative consentono di individuare le statuizioni censurate. Quanto alla natura tecnica della valutazione, essa non sottrae di per sé il giudizio al sindacato giurisdizionale, che resta possibile negli stringenti limiti indicati.
Nel merito, il giudizio della Commissione è espressione di ampia discrezionalità e il controllo è limitato alla congruità, proporzionalità e ragionevolezza, con rilievo delle sole evidenze di un distorto esercizio del potere o di travisamento dei fatti. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 8319 del 2023, Sez. III, n. 7113 del 2025, Sez. III, n. 8021 del 2025 e Sez. VI, n. 4918 del 2023. Le critiche dell’appellante si risolvono in apprezzamenti soggettivi alternativi, privi di principio di prova dell’incongruità.
Il parere del consulente di parte non è opponibile alla valutazione della commissione, salvo il macroscopico errore logico: la Corte richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 4331 del 2021, Sez. III, n. 4018 del 2021 e Sez. VII, n. 3070 del 2024. Sulla motivazione, il voto numerico reca in sé la motivazione quando i criteri di massima siano stati predeterminati, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 4247 del 2023, Sez. V, n. 9845 del 2022 e Sez. IV, n. 8036 del 2025.
La Commissione aveva fissato cinque criteri con il verbale n. 1 del 25 maggio 2021. Il giudizio succinto è idoneo a escludere il soddisfacimento dei criteri della conoscenza della materia, della padronanza dei temi, del livello di approfondimento e dell’originalità. È confermata la congruenza complessiva rispetto ai criteri, secondo Cons. Stato, Sez. II, n. 10684 del 2023. Non è pertanto necessaria una motivazione diffusa né parcellizzata.
Quanto ai vizi del verbale, la sostituzione di un membro con il supplente legittima la sottoscrizione da parte di chi ha partecipato alle operazioni. Le censure sul punto sono generiche e prive di allegazione del pregiudizio. È infine irrilevante l’ordine di correzione degli elaborati, poiché il bando richiedeva il superamento di entrambe le prove scritte: il medesimo esito sarebbe derivato anche dalla correzione prioritaria dell’altro elaborato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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