Notifica della contestazione e diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio AGCom (Cons. Stato n. 2205 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, la notifica dell’atto di contestazione deve essere provata mediante l’avviso di ricevimento, unico documento idoneo a dimostrare la consegna, la data e l’identità del destinatario. Il principio, enunciato con riferimento all’art. 149, comma 2, cod. proc. civ., è applicabile anche agli atti endoprocedimentali, poiché comune ai due ambiti è l’esigenza di garantire il diritto di difesa. Il report di tracciamento del servizio postale non surroga l’avviso, quando non indica né l’indirizzo né la qualità della persona che ha ricevuto il plico. La mancata partecipazione al procedimento è di per sé lesiva in presenza di sanzioni di rilevante entità e non richiede la prova di un pregiudizio ulteriore: impedisce l’accesso al pagamento ridotto ex art. 16 della legge n. 689/1981.

Il Fatto

Una società con sede in Spagna, che gestisce una piattaforma di secondary ticketing, è raggiunta da un’ordinanza ingiunzione dell’AGCom per violazione dell’art. 1, comma 545, legge n. 232/2016. L’Autorità contesta la vendita di biglietti a prezzi superiori a quelli nominali in relazione a 66 eventi e irroga una sanzione di € 6.600.000,00.

La società impugna davanti al TAR Lazio, che accoglie il ricorso sul primo motivo: la mancata prova della notifica dell’atto di contestazione e l’inidoneità di una notifica effettuata con unico plico per due destinatari distinti, società sanzionata e controllante. L’AGCom appella, sostenendo la sufficienza della documentazione postale prodotta; la società resiste e ripropone i motivi assorbiti, con istanza subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE e questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. Il punto controverso è la certezza della consegna della raccomandata indirizzata all’estero. L’Autorità produce una distinta di spedizione e un report di tracciamento: dal secondo risulta la consegna in Spagna, con data e ora, ma non emergono né la località né l’indirizzo di consegna, né la qualità del soggetto che ha materialmente ritirato il plico.

Il Consiglio di Stato giudica pertinente il precedente del giudice di primo grado, Cass. civ. n. 9047/2024, secondo cui l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del destinatario, e il deposito dell’avviso non può essere surrogato dalla stampa di una pagina del servizio online delle Poste. Respinta è l’obiezione dell’appellante che vorrebbe limitare il principio agli atti giudiziari: identica è l’esigenza di tutela del diritto di difesa del destinatario di un provvedimento gravemente lesivo.

Il Collegio richiama la recente Cons. Stato, Sez. VI, n. 1278 del 2026, che qualifica il contraddittorio procedimentale in chiave difensiva come dovere risalente, e conferma l’irrilevanza del precedente Cass. pen. n. 4485/2020, reso in una fattispecie di notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. Resta quindi non comprovato il perfezionamento della notifica, con lesione del diritto di partecipazione.

Infondato è anche il secondo motivo sulla prova di resistenza. L’omessa partecipazione è di per sé lesiva, perché ha impedito alla società di accedere al pagamento ridotto ex art. 16 della legge n. 689/1981 prima della notifica del provvedimento. La possibilità di beneficiarne dopo non elide l’interesse a essere posto in condizione di accedervi in una fase anteriore, che una volta intervenuta richiede oneri processuali ulteriori. L’appello è respinto, con improcedibilità dei motivi riproposti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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