Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 2207 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La sopravvenuta perdita dell’interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione del difensore in udienza è idonea a fondare tale esito, restando irrilevante ogni ulteriore scrutinio nel merito dei motivi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, impugnava davanti al TAR Sicilia l’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Messina il 15 settembre 2023, nonché la determinazione con cui il Comune aveva revocato la SCIA per l’esercizio dell’attività, unitamente ai verbali del Gruppo Interforze del 19 gennaio 2022 e agli atti presupposti. Deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti.

L’amministrazione statale si costituiva con atto di mera forma; il Comune non si costituiva. Con ordinanza cautelare la Sezione, ritenuta la fondatezza della censura sulla mancanza di attualità, accoglieva la domanda ai fini del riesame. In esecuzione del giudicato cautelare l’amministrazione adottava un nuovo provvedimento interdittivo, confermativo della sussistenza di possibili infiltrazioni mafiose. Nelle more il ricorrente decedeva; all’udienza pubblica il difensore confermava il decesso e dichiarava di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione non attiene al merito delle censure, ma alla permanenza dell’interesse alla pronuncia. Il difensore del ricorrente ha espressamente manifestato il venir meno di ogni interesse allo scrutinio dell’impugnativa: evenienza che, secondo la giurisprudenza amministrativa, assume rilievo dirimente.

Il Tribunale richiama il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, in forza del quale la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, dispone dell’azione (sul punto richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 2915 del 2021). Nell’ambito di tale disponibilità la parte può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla decisione.

Da tale premessa il Collegio trae la conseguenza processuale: il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non potendo scrutinare nel merito i motivi originariamente proposti.

Il Tribunale conforta l’orientamento con ulteriori precedenti (TAR Sicilia – Catania, sez. III, n. 271 del 2024; TAR Sicilia – Catania, sez. I, n. 2587 del 2021). L’assenza di scritti difensivi e la conferma del decesso del ricorrente in udienza consolidano il quadro: la sopravvenuta carenza di interesse preclude ogni ulteriore valutazione.

Il ricorso viene quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione tra le parti in considerazione del complessivo esito processuale. La sentenza è infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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