Ordine di demolizione e vincolo assoluto onere probatorio non legittima abuso (TAR Sicilia n. 1643 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità posto dall’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. n. 78/1976 nella fascia dei 150 metri dalla battigia è assoluto e diretto, perché norma di azione e non di relazione, e determina l’insanabilità degli immobili realizzati dopo la sua apposizione. Chi chiede il condono edilizio ha l’onere di provare con certezza piena l’epoca di ultimazione dell’opera; il semplice principio di prova non è sufficiente. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato: non richiede motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, non presuppone la comunicazione di avvio del procedimento e non è inficiato dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il decorso del tempo non consolida alcun affidamento in capo al responsabile dell’abuso, perché il tempo non può legittimare un intervento realizzato senza titolo.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile adibito ad abitazione, realizzato senza titolo edilizio in un’area ricompresa nel territorio comunale. Nel 1986 presenta istanza di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985. Solo nel 2020 il Comune rigetta l’istanza, rilevando che il manufatto, edificato dopo il 31.12.1976, ricade nella fascia dei 150 metri dalla battigia, area gravata da inedificabilità assoluta.
Segue l’ordinanza di demolizione con rimessa in pristino e l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. La proprietaria impugna dinanzi al TAR, deducendo l’illegittimità dell’ordine per il lungo tempo trascorso, la violazione del principio di affidamento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa comunicazione dei motivi ostativi al condono. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la qualificazione consolidata del vincolo costiero come assoluto e diretto, con conseguente insanabilità delle opere successive alla sua introduzione. Sul punto la sentenza cita C.G.A.R.S., sez. giur., 3 luglio 2020, n. 522. La ricorrente, pur avendo la materiale disponibilità dei luoghi e dei documenti, non ha prodotto prova della ultimazione dei lavori entro il 31.12.1976. L’onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., resta pertanto insoddisfatto.
Il Tribunale ribadisce che spetta al richiedente il condono fornire la prova rigorosa dell’epoca di completamento dell’opera, trattandosi dell’unico soggetto in grado di disporre della relativa documentazione: richiama Cons. Stato, sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 273 e TAR Catania, sez. I, 10 febbraio 2023, n. 781. Nel caso concreto la dichiarazione sostitutiva del 1986 colloca la costruzione nel dicembre 1982, quindi oltre la soglia temporale utile.
Quanto al tempo trascorso, il Collegio esclude che il lungo intervallo tra abuso e provvedimento repressivo possa fondare un affidamento tutelabile. Il tempo non legittima un intervento abusivo e non integra gli estremi del comportamento incolpevole; la sentenza richiama Ad. Plen. n. 9/2017 e diverse pronunce del TAR Catania. L’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e vincolato, non richiede motivazione rafforzata né la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, secondo il richiamo a C.G.A.R.S., sez. giur., 25 novembre 2019, n. 976.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché le censure avrebbero dovuto essere rivolte contro il diniego di sanatoria rimasto inoppugnato. Nel merito, l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica con rigore formalistico alle attività vincolate e comunque l’art. 21-octies esclude l’annullamento per vizi procedimentali. Il Comune aveva inoltre notificato il preavviso di diniego, senza ricevere osservazioni. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.