Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2211 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in vista dell’udienza di merito, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che la parte alleghi e dimostri di avere ottenuto, anche parzialmente, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire la fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale prova, la sopravvenuta inutilità della pronuncia di merito non si converte in cessazione della materia del contendere. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le determinazioni sulla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, censurando in particolare le regole sui tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, sul contenimento dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e sui criteri di determinazione del budget ambulatoriale.
Con i primi e i secondi motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa alle deliberazioni dell’ATS di Bergamo di approvazione dello schema tipo e del contratto integrativo e ai contratti integrativi 2019, deducendone l’illegittimità derivata dalla delibera regionale e, in via autonoma, il richiamo all’art. 15, comma 6, L.R. n. 33/2009 e il criterio del “finanziato” dell’esercizio precedente per il budget di ricovero. In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata l’8 marzo 2024, con cui la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse su tutti i motivi: per il contenimento dei DRG in ragione di un provvedimento regionale correttivo; per i tempi di attesa in ragione della mancata applicazione concreta delle disposizioni; per la storicizzazione dell’abbattimento 2014 in ragione della pronuncia del medesimo TAR n. 2357/2021, non contestata.
Su tale premessa il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, qualificandola espressamente ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La rappresentazione della parte, da ultimo intervenuta, rende chiaro il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito.
Il Collegio esclude invece i presupposti della cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi il dato idoneo a ricostruire, in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali: l’esito satisfattivo, anche parziale, dell’interesse sostanziale costituisce il presupposto della cessazione, che non può essere sostituito dalla mera inutilità sopravvenuta della decisione.
La distinzione tra i due istituti non è nominalistica. La carenza di interesse attiene al processo e alla sua utilità per la parte; la cessazione della materia del contendere attiene al rapporto sostanziale e richiede la prova dell’ottenimento, integrale o parziale, del bene della vita. Qui la parte ha scelto la via della dichiarazione di sopravvenuta carenza, e il Tribunale vi dà seguito sul piano processuale, senza pronunciarsi nel merito delle censure.
Quanto alle spese, l’evoluzione della vicenda contenziosa ne giustifica la compensazione. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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