Contributo di costruzione, natura non tributaria e prescrizione del credito comunale (TAR Lombardia n. 1450 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione non ha natura tributaria, ma costituisce corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione. Ne consegue che alla relativa pretesa non si applicano le discipline dettate per i tributi, comprese quelle sull’individuazione del funzionario responsabile della riscossione. Le comunicazioni con cui il Comune esplicita la propria pretesa creditoria e intima l’adempimento sono idonee a interrompere la prescrizione del credito, senza necessità di formule solenni. In assenza di collaborazione del privato, il Comune è tenuto a determinare il contributo in via parametrica, rimettendo la liquidazione ai propri uffici tecnici.
Il Fatto
Una società presentava nel 2005 una Dia per l’ampliamento e il frazionamento di un immobile, autoliquidando il contributo di costruzione. Nel 2007 presentava una Dia in variante in diminuzione, riliquidando il contributo e maturando un credito a proprio favore. Il Comune svincolava una sola delle due polizze, riservandosi la verifica degli importi.
Riscontrata l’incompletezza della documentazione, nel 2012 il Comune invitava la società a consegnare il computo metrico estimativo e l’istanza prevista dalla normativa regionale, avvertendola che in difetto avrebbe proceduto alla determinazione parametrica. A fronte dell’inottemperanza, l’ente rideterminava il contributo in via parametrica, notificava un avviso di pagamento e, respinta la richiesta di rateizzazione, emetteva nel 2016 ingiunzione di pagamento. La società agiva dapprima davanti al giudice ordinario, che declinava la giurisdizione; quindi riassumeva la causa davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.: la controversia concerne un rapporto di credito relativo alla spettanza e liquidazione del contributo e non è soggetta ai termini di decadenza delle azioni impugnatorie, come confermato dalla giurisprudenza richiamata.
Nel merito, il giudice esamina prioritariamente la censura sul ricalcolo. Respinta l’istanza istruttoria, poiché la ricorrente non offre alcun principio di prova e pretende di sostituire il proprio onere probatorio con una consulenza, il Tribunale ritiene legittima la determinazione parametrica d’ufficio. In assenza di collaborazione del privato, il Comune è comunque tenuto a liquidare il contributo, rimettendo la determinazione ai propri uffici tecnici.
Il metodo seguito è illustrato analiticamente nel rapporto tecnico istruttorio e non è specificamente contestato: l’ufficio ha applicato l’aliquota del 10% a un costo virtuale dell’intervento, valorizzando la Slp in ristrutturazione e quella in ampliamento con le rispettive tariffe. La censura è quindi infondata.
Quanto alla prescrizione, il Collegio richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2018: il contributo non ha natura tributaria, con la conseguente inapplicabilità delle norme dettate per i tributi. Le comunicazioni del 2013, pacificamente ricevute, contengono l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione all’adempimento, e sono idonee a interrompere la prescrizione decennale. Per la stessa ragione è respinto il motivo sull’omessa indicazione del funzionario responsabile, peraltro smentito dalla sottoscrizione del dirigente apposta sull’ingiunzione.
Infine, la richiesta di rateizzazione non sospende ad libitum il procedimento di riscossione: il Comune si era pronunciato due volte, e l’ingiunzione è stata adottata tre anni dopo il rigetto della prima istanza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.