Ottemperanza al giudicato e limiti del credito accertato dal titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 2202 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento delle somme recate dal titolo esecutivo. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la dimensione esatta del credito discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne consegue che la quantificazione operata dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto per le Amministrazioni dello Stato, deve essere decorso prima dell’azione esecutiva. In caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta, con spese poste a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 52/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico, la somma nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre alle spese legali distratte a favore dei difensori antistatari.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 16.10.2023. L’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato per la complessiva somma di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però il perimetro del proprio sindacato. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da qui la conseguenza operativa: l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Ciò vale in particolare per il capitale residuo e per gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, richiamandosi gli artt. 1282 e ss. cod. civ..

Il Collegio accerta quindi che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, entro il quale le Amministrazioni dello Stato dispongono dell’intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di denaro.

Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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