Ispezioni autoscuole: la contestazione immediata non richiede la presenza del rappresentante (TAR Puglia n. 224 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione immediata delle irregolarità al legale rappresentante dell’autoscuola, prevista dalla disciplina di settore, opera esclusivamente quando questi sia presente alle operazioni ispettive. L’assenza o l’irreperibilità del rappresentante o del responsabile del corso non preclude lo svolgimento dell’ispezione e non impone agli organi di controllo di attendere il loro arrivo. La consegna del verbale va effettuata a chi sia presente tra legale rappresentante e responsabile del corso, senza che la sottoscrizione del destinatario sia condizione di validità dell’atto. Il DM 20.09.2013 impone al responsabile del corso di annotare le assenze entro quindici minuti dall’inizio della lezione e di trasmettere la conferma di inizio o ripresa delle lezioni con i nominativi degli assenti entro i successivi cinque minuti; la comunicazione è doverosa anche in mancanza di specifiche modalità telematiche dettate dall’Amministrazione.

Il Fatto

Una società titolare di autoscuola impugna il provvedimento con cui il Direttore generale della Direzione generale territoriale del Sud del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto la sospensione per sessanta giorni del nulla osta rilasciatole per l’esercizio dell’attività. La sospensione si fonda sulle irregolarità rilevate nel verbale ispettivo del 4.10.2023, relative a un corso di recupero punti per la carta di qualificazione del conducente: omissione della comunicazione di inizio lezioni e dell’indicazione degli allievi assenti, oltre al rinvenimento della scuola chiusa e senza docente né allievi.

La ricorrente deduce un vizio procedimentale, sostenendo che gli ispettori avrebbero dovuto attendere l’arrivo del responsabile, contattato per le vie brevi e disponibile a raggiungere la sede. Contesta inoltre l’obbligo di comunicazione via PEC delle assenze per i corsi di recupero punti, ritenendo sufficiente l’annotazione sul registro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rimedita l’originario orientamento cautelare e respinge il ricorso. Esamina preliminarmente il motivo che investe la regolarità dell’accertamento ispettivo. L’art. 8, comma 3, del decreto dirigenziale 22.10.2010, nello stabilire che le irregolarità sono contestate immediatamente al legale rappresentante, si applica all’ipotesi in cui questi sia presente. Diversamente opinando, l’attività di controllo sarebbe preclusa ogni volta che il rappresentante sia assente o irreperibile, con il paradossale effetto di inibire la verifica proprio nei casi più gravi.

Il paragrafo 5.3 della circolare ministeriale del 19.11.2019 conferma l’interpretazione: la copia del verbale è consegnata a chi sia presente tra legale rappresentante e responsabile del corso, senza alcuna preclusione in caso di assenza. La sottoscrizione del destinatario non è necessaria, essendo sufficiente la firma del pubblico ufficiale che redige l’atto. Il principio di buona fede e lealtà non imponeva l’attesa, che avrebbe intralciato la celerità delle operazioni e sarebbe risultata superflua rispetto alla verifica della mancata tenuta della lezione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ne rileva anzitutto l’inammissibilità: la censura colpisce solo una delle due autonome ragioni di irregolarità, ciascuna idonea a fondare il provvedimento. L’omessa comunicazione dell’inizio delle lezioni, non contestata, giustifica da sola la sospensione e rende priva di interesse la doglianza sull’ulteriore profilo.

Nel merito la censura è comunque infondata. L’art. 10, comma 5, del DM 20.09.2013 prescrive la trasmissione all’ufficio della motorizzazione della conferma di inizio o ripresa delle lezioni e dei nominativi degli assenti entro cinque minuti dalla rilevazione. In assenza di specifiche modalità dettate dall’Amministrazione non è necessaria la PEC, potendosi utilizzare la posta elettronica ordinaria, ma la comunicazione resta doverosa, e nel caso concreto è pacifico che non sia stata effettuata in alcun modo.

Il paragrafo 3.5.4 della circolare del 15.10.2021, applicabile a tutte le tipologie di corsi dal 15 ottobre 2021, impone al responsabile di comunicare senza indugio l’improvvisa indisponibilità e l’allontanamento del docente: evenienza verificatasi, senza che vi sia stata comunicazione. Tale ulteriore omissione integra un profilo di irregolarità idoneo a giustificare la sospensione. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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