Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 126 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il titolo giudiziale notificato in copia conforme all’originale è idoneo a fondare l’esecuzione anche in assenza della spedizione in forma esecutiva, non più richiesta dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.lgs. n. 149/2022. Accertata l’inottemperanza, il TAR ordina all’amministrazione di eseguire il pagamento entro un termine perentorio e nomina contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti di supplenza negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione. Il giudice ordinario ha fatto propria la lettura estensiva dell’art. 1 della legge n. 107/2015 affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ammette al beneficio i supplenti con servizio protratto fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Formatosi il giudicato, attestato dal Tribunale in data 14.10.2024, e notificata la sentenza in copia conforme all’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, comprovato dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso il 14.10.2024. Quanto alla notificazione, la ricorrente aveva trasmesso all’amministrazione la copia conforme all’indirizzo PEC già l’11.9.2024, senza previa spedizione in forma esecutiva.
Il Collegio ritiene che tale modalità sia conforme al nuovo assetto dell’art. 475 cod. proc. civ., nella versione risultante dalle disposizioni del D.lgs. n. 149/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. La notifica così effettuata soddisfa quindi le formalità richieste dalla legge per portare a esecuzione il titolo.
Nessun dubbio, poi, sulla esperibilità del rimedio: la sentenza del giudice civile rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione mediante il giudizio di ottemperanza, previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. La somma richiesta corrisponde a quella liquidata nel titolo.
Il ricorso è quindi accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inadempimento perdurante nomina commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, che provvederà, su istanza della ricorrente, entro ulteriori 40 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto alla richiesta di una somma ulteriore per ogni violazione successiva, il Collegio non ne ravvisa allo stato i presupposti, proprio perché l’anticipata nomina del commissario fronteggia l’eventualità dell’inadempimento; resta salva una diversa valutazione su nuova istanza di parte in caso di mancata collaborazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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