Valutazioni militari discrezionali e autonomia dei giudizi per periodi di servizio (TAR Puglia n. 268 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi formulati dalle Autorità valutatrici sui militari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e afferiscono al merito dell’azione amministrativa. Essi sfuggono al sindacato di legittimità salvo che si rivelino palesemente arbitrari, irrazionali, illogici o fondati su evidente travisamento dei fatti. L’onere motivazionale è assolto nei limiti oggettivamente fissati dal modello tipico del documento caratteristico, purché sussista coerenza e consequenzialità tra le singole voci e il giudizio finale. Le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti le une dalle altre: la diversità di giudizio tra periodi diversi non richiede motivazione rafforzata, né il peggioramento della qualifica integra di per sé eccesso di potere per contraddittorietà con le valutazioni precedenti. L’errore materiale nell’indicazione di un dato nel documento informativo, corretto con rettifica, costituisce mera irregolarità formale non invalidante.
Il Fatto
Il ricorrente, un graduato dell’Arma dei Carabinieri, impugnava davanti al TAR Puglia la scheda valutativa relativa al periodo 2021-2022, recante il giudizio finale “nella media”, dolendosi del difetto di motivazione e dell’eccesso di potere, in considerazione delle precedenti valutazioni positive.
Nelle more, l’Amministrazione annullava in autotutela la scheda per alcune carenze e la sostituiva con una nuova, che confermava la qualifica “nella media”. Il ricorrente impugnava anche quest’ultima con motivi aggiunti e, con separato ricorso, il successivo rapporto informativo, deducendone la nullità per un errore materiale nell’indicazione di un dato identificativo. I ricorsi venivano riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 1025 e 1026 del d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 688 del d.P.R. n. 90/2010, che disciplinano i documenti caratteristici e le qualifiche finali. Su questa base ribadisce l’orientamento consolidato: i giudizi valutativi, frutto della conoscenza personale del valutato e dell’apprezzamento del rendimento, sono espressione di discrezionalità tecnica e restano sottratti al sindacato di legittimità, salvo le figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
Quanto all’onere motivazionale, il Tribunale osserva che le schede sono compilate su moduli non sostituibili: la motivazione è quindi congrua se sussiste un rapporto di coerenza e consequenzialità tra le voci interne e il giudizio complessivo. Richiamando la sentenza del C.G.A.R.S. n. 592 del 25.07.2024, esclude che la scheda debba contenere un elenco analitico di fatti, essendo sufficiente un giudizio sintetico ma esauriente.
Sul punto centrale, il Collegio afferma l’autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio: la diversità di valutazione non richiede motivazioni particolari e non integra contraddittorietà, salvo che emergano elementi tali da far dubitare che il calo di rendimento dipenda da fattori estranei riconducibili ai valutatori. Nel caso concreto, il passaggio da “Eccellente” a “Superiore alla media” e poi a “nella media” è apparso coerente con il mutamento di reparto, sede e mansioni e con le lacune professionali già segnalate in precedenza.
Il Tribunale ritiene quindi le censure inammissibili perché volte a sindacare il merito delle valutazioni, non ravvisando quella sproporzione o manifesta illogicità idonea a fondare il controllo di legittimità. Quanto al rapporto informativo, l’errore materiale nell’indicazione del numero, corretto con rettifica, è qualificato come svista riconoscibile e non invalidante. Il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; i motivi aggiunti e il secondo ricorso sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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