Aggiudicazione lotto non cumulabile e carenza interesse del secondo classificato (TAR Toscana n. 229 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento a evidenza pubblica, il concorrente che, dopo aver impugnato l’aggiudicazione di un lotto, si aggiudichi altro lotto della medesima gara e ne stipuli il contratto, iniziandone l’esecuzione senza riserve, manifesta una condotta obiettivamente incompatibile con la volontà di coltivare il contenzioso. Ove la legge di gara preveda lotti non cumulabili, la scelta operata in favore del lotto successivo preclude ogni aspirazione al lotto impugnato e rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’eventuale accoglimento produrre alcun effetto utile. Il consorzio stabile è operatore economico dotato di autonoma personalità giuridica, che si giova dei requisiti delle consorziate secondo il criterio del cumulo alla rinfusa, senza necessità di avvalimento, e il cui carattere di stabilità si desume dalle previsioni statutarie sostanziali, non dall’impiego formale dell’attributo.

Il Fatto

Un consorzio stabile ha partecipato alla gara indetta da Poste Italiane S.p.a. per la stipula di accordi quadro relativi al servizio di trasporto dei prodotti postali, articolata in nove lotti non cumulabili. Con nota del 10 luglio 2023 la stazione appaltante ha comunicato l’aggiudicazione del lotto n. 3 a un altro consorzio. Il ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione dinanzi al TAR Toscana, che ha declinato la competenza in favore del TAR Lazio; quest’ultimo ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza, definito dal Consiglio di Stato con la declaratoria della competenza del TAR Toscana. Il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi al giudice competente.

Nelle more, il ricorrente si è aggiudicato il lotto n. 5 della medesima procedura, ha stipulato il relativo contratto e ne ha avviato l’esecuzione, senza formulare riserve sull’interesse al lotto n. 3. La resistente ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale. L’art. 3 della lettera di invito stabilisce che l’appalto è costituito da nove lotti non cumulabili. Il tenore letterale della clausola, non contestato dalle parti, esclude che un concorrente possa aggiudicarsi più di un lotto. La condotta del ricorrente, che ha scelto senza riserve il lotto n. 5, è obiettivamente incompatibile con la volontà di coltivare il contenzioso sul lotto n. 3.

Da qui la conseguenza: l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non potrebbe produrre alcun effetto utile. Il ricorso è pertanto improcedibile in ogni sua domanda. Il merito è delibato solo sommariamente, ai fini della pronuncia sulle spese, richiamando il consolidato indirizzo sui limiti della decisione in caso di sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito il primo motivo è manifestamente infondato. Non vi è dimostrazione degli inadempimenti contrattuali imputati alla consorziata, non designata quale esecutrice dell’appalto, e nessun elemento utile si ricava dagli articoli di stampa prodotti. Le certificazioni dell’Agenzia delle Entrate attestano l’assenza di violazioni gravi definitivamente accertate; le violazioni non definitive riguardano importi inferiori alla soglia dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 del d.m. 28 settembre 2022.

Anche il secondo motivo è infondato. Il consorzio stabile è interlocutore unico della stazione appaltante e può giovarsi dei requisiti delle consorziate secondo il cumulo alla rinfusa. Quanto al costo della manodopera, la relazione di parte non contestata dimostra la sostenibilità dell’offerta, comprensiva degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza. Le doglianze sui costi dei veicoli sono inammissibili per genericità.

Infine, dalla lettura di atto costitutivo e statuto emerge in capo al controinteressato il carattere di stabilità richiesto dall’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016: la durata fissata al 31 dicembre 2050 supera il termine quinquennale minimo, né la facoltà di recesso per giusta causa contraddice l’impegno congiunto. Va esclusa la pretesa falsità delle dichiarazioni. Il ricorso è virtualmente infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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