Autolimitazione della commissione e obbligo di riesame della prova scritta (TAR Sicilia n. 2319 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La commissione esaminatrice che, nel verbale di predisposizione dei criteri, determina in modo analitico i parametri di valutazione della prova scritta e assegna a ciascuno di essi uno specifico punteggio entro un range predefinito esercita una autolimitazione del potere discrezionale che non può essere disattesa in sede di correzione degli elaborati. Il voto numerico unico, pur idoneo in linea generale a sorreggere l’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non soddisfa tale obbligo quando la stessa commissione ha introdotto una scala numerica di riferimento per singoli punteggi: il giudizio finale diviene contraddittorio e affetto da difetto di motivazione. Ne deriva l’illegittimità del verbale di correzione e l’obbligo di riesame dell’elaborato nel rispetto dei criteri prefissati.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione per l’accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, VIII Ciclo, per la scuola secondaria di secondo grado. Non superata la prova scritta, ha impugnato l’elenco degli esiti, il verbale di correzione e la graduatoria definitiva, nella parte in cui non compare il suo nominativo, chiedendo ai sensi dell’art. 30 c.p.a. l’inserimento tra i candidati ammessi alla prova orale, anche in sessione suppletiva.

L’istanza cautelare monocratica è stata rigettata per difetto di estrema gravità e urgenza. Il Collegio ha poi ordinato all’Università di indicare l’ultimo candidato della graduatoria e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, trattenendo la causa per la decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare il tema dell’integrità del contraddittorio. Il ricorrente ha intimato una candidata collocata al n. 1283 della graduatoria, non vincitrice, che non può qualificarsi controinteressato in senso tecnico. La Sezione richiama la propria sentenza n. 3763 del 12 dicembre 2023 e i principi del Consiglio di Stato, III, n. 3469 del 2022 e Consiglio di Stato, IV, n. 4930 del 2023: la posizione di controinteressato richiede il simultaneo concorso di un elemento formale, la contemplazione nominativa nel provvedimento, e di un elemento sostanziale, l’interesse uguale e contrario al mantenimento della situazione esistente.

La fattispecie presenta però una differenza decisiva. Il ricorrente ha chiarito di avere interesse all’inserimento tra gli idonei, in vista dell’ammissione all’edizione successiva del corso. L’art. 4, comma 4, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, riprodotto nell’art. 1 bis del bando rettorale, ammette in soprannumero i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito ma non in posizione utile. Né il decreto ministeriale né i decreti rettorali applicativi prevedono limiti numerici a tale ammissione.

Ne consegue che la necessità di intimare il controinteressato sussiste solo quando si aziona l’interesse alla collocazione in posizione utile ai fini dell’immediata ammissione al corso. Quando si fa valere l’interesse all’inserimento tra gli idonei, e non vi sono limiti numerici all’iscrizione in soprannumero, non si configurano controinteressati in senso tecnico. Il contraddittorio è integro.

Nel merito il ricorso è fondato. La Commissione, con il verbale del 18 luglio 2023, aveva individuato criteri dettagliati e assegnato a ciascuno un punteggio entro un range definito: rispetto delle indicazioni e dimensioni del testo, attinenza al tema e concetti chiave, proprietà grammaticale e logico-sintattica, proprietà lessicale e fluidità, argomentazione personale. Il giudizio finale espresso con un unico voto numerico non è conforme alle modalità che la Commissione stessa si era imposta, e la scheda di valutazione non è stata redatta secondo le griglie predefinite.

Il Collegio riconosce l’orientamento secondo cui il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere la motivazione quando siano predeterminati adeguati criteri di valutazione, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7/2017 e Cons. Stato n. 7495/2019. Tuttavia, è la stessa Commissione ad aver introdotto una scala numerica per singoli punteggi, in aderenza al principio di trasparenza. Questa autolimitazione non poteva essere disattesa in sede di correzione: il voto unico non è sufficientemente chiaro ed esplicativo.

Il verbale del 9 agosto 2023 è pertanto annullato. L’Università deve riesaminare la prova scritta con una commissione in diversa composizione, nel rispetto dell’anonimato e, a soli fini esecutivi, unitamente ad altri elaborati di almeno otto candidati da estrarre a sorte, entro quindici giorni. In caso di superamento, il ricorrente sarà sottoposto a prova orale e, se idoneo, inserito tra i idonei non vincitori. Spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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