Ottemperanza e interessi legali dovuti dalla domanda al soddisfo (TAR Toscana n. 1096 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento della sentenza e l’eventuale elusione del giudicato, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere. Ove la pronuncia da eseguire abbia riconosciuto il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate, gli interessi legali sono dovuti dalla domanda al soddisfo, e non dalla diversa data indicata dall’ente. Il giudice dell’ottemperanza accerta il residuo dovuto e assegna all’amministrazione un termine per il pagamento, attivando gli strumenti di cui agli artt. 112 e 114 cod. proc. amm. solo in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 1012 del 7.11.2023, con la quale il Comune era stato condannato a rieditare il potere in materia di riqualificazione di un intervento edilizio e di determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione.
La società ha contestato gli atti adottati dall’ente in fase esecutiva, lamentando la violazione e/o elusione del giudicato sotto due profili: il mancato adempimento dell’obbligo di riqualificazione e di nuova determinazione delle somme, e la mancata restituzione delle somme indebitamente versate con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza dei vizi di elusione e violazione del giudicato e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il contenuto precettivo della sentenza da eseguire. La pronuncia del 2023, sulla premessa dell’originaria destinazione residenziale delle unità immobiliari, aveva escluso che gli interventi costituissero ristrutturazione onerosa, qualificandoli come manutenzione straordinaria e mera variazione catastale priva di rilevanza edilizia, salvo che per la trasformazione degli spazi comuni in tre autonome unità, ritenuta urbanisticamente rilevante e assoggettata a permesso di costruire. Su questa base il TAR aveva ordinato all’ente di procedere alla riedizione del potere secondo i criteri indicati in motivazione.
Il giudice dell’ottemperanza ha quindi verificato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il Comune abbia correttamente interpretato e attuato la sentenza per la parte relativa alla riqualificazione degli interventi e alla nuova determinazione delle somme. L’unico profilo di difformità riguarda il calcolo degli interessi legali.
Su questo punto il Collegio ha affermato che gli interessi sono dovuti sin dal momento della domanda al soddisfo, e non dalla diversa decorrenza seguita dall’ente. La precisazione ha natura sostanziale: individua il criterio temporale di liquidazione del dovuto e corregge l’attuazione parziale data dall’amministrazione.
Ne è derivato l’accoglimento del secondo motivo di ricorso limitatamente a tale parte, con l’ordine al Comune di corrispondere l’ulteriore somma ancora dovuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, se precedente, della sentenza. Il Tribunale ha ritenuto di compensare le spese di lite. La decisione conferma la distinzione tra il merito dell’esercizio del potere, sottratto al sindacato di ottemperanza quando correttamente rieditato, e i profili di liquidazione del dovuto, sui quali il giudice interviene direttamente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.