Criteri di valutazione dell’offerta tecnica tra Categorical e Essential agreement (TAR Toscana n. 230 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione di gara non può attribuire il punteggio per un criterio discrezionale dell’offerta tecnica facendo riferimento a un parametro di valutazione diverso da quello espressamente previsto dalla lex specialis. Il riferimento a un metodo non contemplato dalla legge di gara, ancorché accreditato dall’evoluzione della normativa tecnica, integra una integrazione postuma della motivazione ed è arbitrario, perché compromette la par condicio tra i concorrenti. L’eventuale superiorità qualitativa del diverso metodo non può sopperire al minor numero di accertamenti esperibili dal dispositivo offerto. Ne consegue l’illegittimità della valutazione che, applicando il parametro previsto, attribuisca il medesimo giudizio a offerte non comparabili, con conseguente obbligo di riedizione della valutazione secondo il criterio corretto.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta da ESTAR per la fornitura in service di sistemi analitici destinati ai laboratori di microbiologia delle aziende sanitarie toscane, con riferimento al lotto n. 5, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito, la controinteressata si collocava al primo posto in graduatoria, mentre la ricorrente risultava seconda classificata.
Avverso l’aggiudicazione la ricorrente proponeva ricorso introduttivo, articolato in tre motivi, e successivamente due ricorsi per motivi aggiunti; la controinteressata, a sua volta, proponeva ricorso incidentale volto all’esclusione della ricorrente principale. La questione decisiva attiene alla valutazione dell’offerta tecnica in relazione al criterio relativo alle performance strumentali in termini di categorical agreement rispetto alle metodiche di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso introduttivo. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’illegibilità del file di riepilogo dell’offerta economica, il Tribunale richiama il principio del risultato di cui all’art. 1, comma 4, d. lgs. n. 36/2023, il principio di tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis: la documentazione richiesta a pena di esclusione va riferita all’offerta economica e alla scheda di dettaglio, mentre il riepilogo costituisce un’esposizione riassuntiva di dati già offerti. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa (Tar Emilia Romagna, Bologna, n. 87 del 2025).
Il secondo motivo è parimenti infondato: il cd. tracciato prodotti risponde a esigenze di magazzino e non è sovrapponibile all’offerta economica in senso stretto; l’art. 17 del disciplinare prevede che, in caso di discordanza, prevalga quanto risultante dall’offerta economica generata dalla piattaforma. Anche il terzo motivo è rigettato, perché il dispositivo offerto dall’aggiudicataria, dotato di due cassetti, è idoneo a garantire il caricamento in continuo dei campioni; le caratteristiche minime sono di stretta interpretazione e la valutazione della Commissione non è irragionevole (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 7900 del 2024).
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile, perché rivolto contro una relazione tecnica redatta per esigenze difensive dell’Ente, priva di valore provvedimentale e inidonea ad ampliare il thema decidendum.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è invece accolto. La Commissione aveva attribuito alla ricorrente e all’aggiudicataria il medesimo punteggio per il criterio m) sulla base di un identico giudizio di “buono”. Dalla istruttoria è emerso che le performance dell’aggiudicataria non erano state valutate in termini di categorical agreement, bensì di essential agreement, parametro estraneo alla legge di gara. Il Collegio ritiene tale impostazione arbitraria e lesiva della par condicio, oltre che costituente inammissibile integrazione postuma della motivazione. La valutazione è quindi manifestamente illogica, risultando per tabulas la carenza della performance dell’aggiudicataria secondo il categorical agreement.
Il ricorso incidentale è infine rigettato nel merito: anche le antinomie rilevate nell’offerta della ricorrente principale vanno risolte in favore di quanto risultante dall’offerta economica, secondo la regola dell’art. 17 del disciplinare. Il Collegio impone alla Commissione di procedere, entro 60 giorni, alla rivalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria sul criterio m) sulla sola base del categorical agreement, con conseguente riassegnazione del punteggio, condannando le parti resistenti in solido alle spese.
Nota della Redazione
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