Casa funeraria in deroga, interesse al ricorso e motivazione rafforzata (TAR Puglia n. 178 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di una casa funeraria, la legittimazione per vicinanza non supplisce la carenza di interesse: il ricorrente deve allegare e provare conseguenze giuridicamente rilevanti sulla propria sfera, non essendo sufficiente l’aumento del c.d. carico di mestizia dell’area. L’art. 100 c.p.c. esige un pregiudizio effettivo, derivante in via immediata e personale dall’esecuzione del provvedimento, accertato su una relazione eziologica affidabile. La motivazione rafforzata richiesta per la deroga agli strumenti urbanistici può essere integrata dalle obbligazioni assunte dal privato con la convenzione ex art. 11 legge n. 241/1990, che riempiono di contenuto concreto l’interesse pubblico. La questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale che consente la deroga non è manifestamente fondata, muovendosi nel solco del T.U. Edilizia.
Il Fatto
La ricorrente, società proprietaria di un immobile residenziale e di suoli prossimi all’area interessata, ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha dichiarato il pubblico interesse alla realizzazione, da parte della controinteressata, di un fabbricato destinato a casa funeraria in area di rispetto cimiteriale, a destinazione agricola e a distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato. Ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione della destinazione urbanistica dei suoli, l’illegittimità costituzionale della legge regionale che consente la deroga e il difetto di motivazione rafforzata.
Con motivi aggiunti ha impugnato il permesso di costruire in deroga e la successiva delibera, unitamente alla convenzione stipulata con il Comune. L’Amministrazione e la controinteressata hanno eccepito la carenza di interesse e sostenuto la legittimità degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto l’istanza di riunione con il giudizio pendente tra le stesse parti, qualificandola espressione del potere ordinatorio non sindacabile, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 7199/2022.
Nel rito, la carenza di interesse è dichiarata. La premessa minore del ragionamento della ricorrente è incompleta: l’aumento del carico di mestizia costituisce un mero fatto-ponte, da cui doveva inferirsi un fatto giuridicamente rilevante, nella specie né allegato né provato. La società non ha prospettato la ridotta appetibilità economica degli immobili, né la propria residenza o il centro dei propri interessi nel luogo, né finalità commerciali concretamente ostacolate. La titolarità di suoli privi di potenzialità edificatoria attuale non basta, richiamandosi Cons. Stato, Sez. IV, n. 11280/2023 e, sull’art. 100 c.p.c., Cons. Stato, Sez. IV, n. 3931/2024.
Nel merito il ricorso è comunque respinto. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: la legge regionale non incide sui principi del T.U. Edilizia ma vi si conforma, richiedendo il provvedimento preventivo di pubblico interesse; la materia ha superato il vaglio con Corte cost. n. 166/2021.
Quanto all’avvio del procedimento, l’obbligo di avviso ai controinteressati non può estendersi indistintamente a tutti i titolari di immobili nella fascia di rispetto, a pena di violazione del principio di non aggravamento. La ricorrente è a 187 metri lineari, la via interessata non è quella del proprio ingresso principale e i suoli a confine, ricadenti nell’area di rispetto, erano privi di interesse qualificato ex ante.
La motivazione rafforzata risulta pienamente soddisfatta: la delibera richiama l’assenza di strutture della specie nel Comune e lo schema di convenzione, poi stipulato, con cui la controinteressata si è impegnata a cerimonie gratuite per indigenti, recupero e custodia delle salme. Diventa pertinente l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso. Spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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