Sospensione SCIA illegittima senza gravi ragioni di interesse pubblico (TAR Puglia n. 192 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere cautelare di sospensione degli effetti di un atto amministrativo, previsto dagli artt. 7, comma 2, e 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990, si applica anche alla SCIA e può essere esercitato solo entro un termine strettamente necessario, comunque non superiore a quello dell’art. 21-nonies, e con la specificazione di gravi ragioni di interesse pubblico. È pertanto illegittima la sospensione dell’efficacia di una SCIA disposta non per effettuare i controlli previsti dalla legge, ma per dirimere dubbi interpretativi sulla normativa di settore, i cui elementi erano già in possesso dell’amministrazione. Parimenti illegittimo è il divieto di prosecuzione dell’attività adottato in autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 quando manchi una motivazione sulle ragioni concrete e attuali di interesse pubblico, diverse dal mero ripristino della legalità, non configurabili in re ipsa, e sia omessa la valutazione comparativa degli interessi in gioco.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale con sede a Gallipoli, conseguito il certificato di abilitazione professionale e superato l’esame di idoneità, si iscriveva nel ruolo provinciale dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea. Ottenuto il nulla osta comunale per collaudo e immatricolazione del veicolo, presentava in data 4 luglio 2023 la SCIA per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente e iniziava l’attività.
Con deliberazione del 28 luglio 2023 la Giunta municipale dava indirizzo al dirigente di richiedere al Ministero un’interpretazione autentica dell’art. 10-bis, comma 6, D.L. n. 135/2018 e, nelle more, di sospendere l’efficacia delle SCIA per il noleggio con il mezzo in questione. Seguiva la determinazione dirigenziale dell’1 agosto 2023, che sospendeva la SCIA del ricorrente. Impugnati tali atti, il TAR accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 467/2023. Sopravveniva poi la determinazione del 15 aprile 2024, che disponeva in autotutela il divieto di prosecuzione dell’attività, impugnata con motivi aggiunti e sospesa con ordinanza n. 354/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente i capisaldi delle due ordinanze cautelari, che assumono valore dirimente e assorbente, e li conferma in sede di merito. L’art. 19 legge n. 241/1990, in un’ottica semplificatoria e liberalizzatrice, consente al privato di autocertificare i requisiti e rimette alla pubblica amministrazione i soli controlli previsti dalla legge, escludendo controlli ulteriori e diversi.
La sospensione dell’attività è ammessa, con atto motivato, solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per interessi tassativamente individuati, oppure, per il potere cautelare generale, in presenza di gravi ragioni di interesse pubblico e per un termine strettamente necessario. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 905 del 2011, Sez. IV n. 3276 del 2013, n. 823 del 2017 e Sez. V n. 270 del 2023.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva che la determinazione dell’1 agosto 2023 si pone patentemente al di fuori dello schema normativo: la sospensione non è stata disposta per effettuare controlli, ma per dirimere dubbi applicativi su una normativa i cui elementi erano già in possesso dell’amministrazione. Difettano inoltre le gravi ragioni di interesse pubblico e non ricorre alcuna ipotesi di attestazioni non veritiere o di pericolo per gli interessi protetti.
Quanto ai motivi aggiunti, il divieto di prosecuzione adottato in autotutela è illegittimo per carenza di motivazione sulle ragioni concrete e attuali di interesse pubblico, non configurabili in re ipsa. Il Comune non chiarisce in che modo l’aggiunta di un ulteriore operatore alle sette unità già attive possa compromettere gli interessi tutelati, né opera alcuna valutazione comparativa idonea a giustificare il sacrificio dell’affidamento incolpevole maturato dal segnalante.
Il Collegio aggiunge, per completezza, che il D. Lgs. n. 59/2010 menziona i soli servizi di noleggio auto con conducente e che l’art. 3, comma 11-bis, D.L. n. 138/2011 esclude dalla liberalizzazione i servizi svolti con veicoli di categoria M1, mentre il mezzo in questione rientra in altra categoria del codice della strada. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento di tutti gli atti impugnati; l’intervento ad opponendum è dichiarato inammissibile per difetto di notifica; spese compensate.
Nota della Redazione
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