Dissesto dell’ente e ottemperanza al titolo formatosi dopo il 31 dicembre (TAR Calabria n. 233 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto dell’ente locale non impedisce l’ottemperanza al giudicato formatosi su crediti maturati dopo il 31 dicembre dell’anno antecedente, i quali restano estranei alla massa passiva ai sensi dell’art. 254 d.lgs. n. 267/2000. L’amministrazione inadempiente è tenuta all’esecuzione integrale del titolo, comprensiva degli interessi, e non può invocare il pagamento del solo capitale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammessa anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme e si cumula con gli interessi legali, stante il suo carattere sanzionatorio.

Il Fatto

Un avvocato, difensore distrattario di un proprio assistito, ottiene dal Tribunale di Castrovillari un decreto ingiuntivo con cui il Comune è intimato al pagamento di esborsi e compensi professionali, oltre accessori. Il decreto non è opposto e diviene definitivamente esecutivo; il titolo è notificato all’ente.

Non ottenendo il pagamento, il creditore propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento e la condanna dell’amministrazione ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta dichiarazione di dissesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro della massa passiva. La dichiarazione di dissesto, deliberata dal Consiglio comunale, concerne i crediti maturati sino al 31 dicembre dell’anno antecedente, secondo il disposto dell’art. 254 d.lgs. n. 267/2000. Il credito azionato è invece sorto in seguito alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo ed è comunque accessorio a un credito maturato successivamente a quella data. L’eccezione è quindi infondata.

Superata la questione pregiudiziale, il Tribunale verifica l’inadempimento. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale nella parte relativa alle spese di lite: ha corrisposto una somma imputata a capitale, senza coprire gli importi dovuti per interessi. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama in proposito Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015.

Non emergono iniquità o cause ostative: la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali sugli importi ancora dovuti, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il carattere sanzionatorio dell’istituto impone il cumulo con gli interessi dovuti ex lege.

Il Tribunale assegna all’ente il termine di sessanta giorni dalla notificazione e nomina Commissario ad acta il Segretario comunale, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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