Interdittiva antimafia dopo controllo giudiziario obbligatorio il contraddittorio (TAR Calabria n. 232 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al termine del controllo giudiziario, il Prefetto è tenuto ad aggiornare l’interdittiva antimafia in forza dell’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 57/2020. In tale sede la valutazione degli esiti della misura e la prognosi di sopravvenuta impermeabilità mafiosa devono avvenire senza indugio, ma nel rispetto delle garanzie partecipative di cui all’art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia. L’obbligo di contraddittorio opera anche quando il provvedimento sia adottato a carico di un’impresa sottoposta a controllo giudiziario, senza deroghe per ragioni di celerità. La natura predeterminata di tale evenienza consente infatti alla Prefettura di calibrare i tempi del procedimento e di pronunciarsi all’esito del confronto. Le ragioni di urgenza non possono perciò comprimere la partecipazione procedimentale.

Il Fatto

La ricorrente, società già attinta da informazione interdittiva della Prefettura di Catanzaro e sottoposta ad amministrazione giudiziaria, ha presentato domanda di riesame e aggiornamento della misura. All’esito del periodo di controllo, il Prefetto ha emesso una nuova interdittiva antimafia a suo carico. La società ha impugnato il provvedimento, unitamente agli atti istruttori presupposti e alla nota di comunicazione, deducendo vizi di legittimità e di merito.

Con il primo motivo la ricorrente ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, richiamando l’assoluzione dei soci e l’inconferenza degli ulteriori elementi valorizzati dall’amministrazione. Con il secondo ha lamentato la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale. Con il terzo ha censurato il mancato esame delle condizioni per le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. La domanda cautelare è stata respinta, e l’appello è stato accolto ai soli fini della rapida fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare i dedotti vizi procedimentali. Osserva che l’aggiornamento dell’interdittiva al termine del controllo giudiziario costituisce atto doveroso, in forza dell’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nel senso chiarito dalla Corte costituzionale n. 57/2020. La misura di prosecuzione controllata dell’attività di cui all’art. 34-bis, comma 6, cod. antimafia non ha effetti retroattivi e non supera l’interdittiva: ne conferma la sussistenza, sospendendone gli effetti per la durata del controllo.

Da ciò il Tribunale trae una conseguenza precisa. Alla cessazione del controllo giudiziario non è ammessa né la caducazione automatica dell’interdittiva, né la ripresa sic et simpliciter della sua efficacia, né il permanere dell’effetto sospensivo fino a un nuovo provvedimento. La valutazione degli esiti della misura deve invece essere effettuata senza indugio dalla Prefettura, che può individuare episodi e relazioni attestanti la permanenza del rischio infiltrativo, purché ne dia compiuta evidenza in motivazione e li ponderi con il percorso compiuto dall’imprenditore.

Su questo innesto si colloca l’obbligo di contraddittorio ex art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia. Il Collegio ne ribadisce la valenza sostanziale, richiamando i precedenti di TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 678 dell’08.08.2023 e di TAR Puglia, Bari, n. 1120 del 15.07.2022. Il Prefetto deve instaurare le garanzie partecipative anche quando la società sia sottoposta a controllo giudiziario, senza deroghe per ragioni di celerità, perché la circostanza ha natura predeterminata e consente di calibrare i tempi del procedimento.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale rileva che la società era stata ammessa all’amministrazione giudiziaria per un arco temporale definito; al momento della domanda di proroga la Prefettura era quindi in condizione di pronunciarsi, all’esito del contraddittorio, prima della cessazione del periodo di controllo. Il provvedimento impugnato è stato invece emanato circa due anni dopo l’istanza. Le ragioni di urgenza addotte non valgono a comprimere le garanzie procedimentali. Il motivo è fondato e il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e riesercizio del potere previa attivazione del doveroso contraddittorio; le residue questioni restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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