Il DASPO richiede prova ad alta probabilità della condotta del destinatario (TAR Lombardia n. 2352 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO costituisce misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non la commissione di un reato; per la sua adozione è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti. Tale accertamento deve però fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del più probabile che non. Poiché il provvedimento incide su libertà costituzionalmente garantite, esso non può trasmodare in arbitrio e deve basarsi su elementi che attestino con alta probabilità la responsabilità del destinatario. Le immagini di videosorveglianza che si prestano a diverse e ragionevoli spiegazioni alternative non integrano tale standard probatorio. Ne consegue l’annullamento del DASPO adottato su un quadro istruttorio carente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Milano, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, gli ha vietato per un anno l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputano incontri di calcio. Il divieto traeva origine dai fatti del 23 dicembre 2022, avvenuti presso uno stadio di Milano durante un incontro di campionato: poco dopo l’inizio della partita, nella curva, veniva acceso un fumogeno di colore rosso. Al termine dell’incontro, durante il deflusso dei tifosi, il ricorrente veniva fermato e identificato.
Esperita l’istruttoria disposta dal Tribunale e accolta la domanda cautelare, la causa è pervenuta al merito. Il Ministero dell’Interno si è costituito, contestando la fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della fattispecie dell’art. 6 della legge n. 401/1989: il Questore può vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulti avere tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
Il Tribunale qualifica il DASPO come misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non la commissione di un reato. È sufficiente, per la sua adozione, l’accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti, e il potere si connota di elevata discrezionalità in ragione delle finalità di pubblica sicurezza (richiamata Cons. Stato Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2916).
Il Collegio precisa però che, come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione, vale la logica del più probabile che non: non si richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità (richiamata Cons. Stato Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866).
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che non risulta accertato che il ricorrente abbia acceso il fumogeno. Dalla visione del filmato di videosorveglianza emerge che il ricorrente ha abbassato il capo, ma non si vede nelle sue mani il fumogeno. Le immagini non restituiscono in modo inequivoco la condotta di chi ha appena acceso un fumogeno, essendo compatibili con diverse e ragionevoli spiegazioni alternative, non ultima quella di chi stia guardando il fumo proveniente da un fumogeno acceso da altri.
La circostanza che la colonna di fumo sorga in corrispondenza della figura del ricorrente non consente di affermare che sia stato proprio costui a porre in essere la condotta di pericolo, considerata la stretta vicinanza dei tifosi presenti. Il quadro istruttorio appare pertanto carente. Il Collegio sottolinea che il DASPO incide su libertà costituzionalmente garantite e deve fondarsi su elementi che attestino con alta probabilità la responsabilità del destinatario (richiamate TAR Brescia sez. I n. 1142 del 2021 e TAR Catania, Sez. IV n. 625/2019). Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con condanna del Ministero alle spese.
Nota della Redazione
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