Scioglimento cooperativa: necessaria istruttoria sulla sottrazione alla vigilanza (Cons. Stato n. 307 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità di un ente cooperativo per sottrazione all’attività di vigilanza presuppone un’istruttoria adeguata e la verifica di elementi concreti di ostacolo alla revisione. La mera presa d’atto della mancata risposta a richieste formali, senza tentativi concreti di contatto e assistenza, non integra il presupposto normativo. La condotta omissiva e soltanto negligente, priva di inequivoca idoneità ostativa, non giustifica la sanzione più grave in luogo del commissariamento, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’accertamento del presupposto richiede una motivazione non tautologica, tanto più a fronte degli effetti ablativi del provvedimento.

Il Fatto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adottava il decreto n. 60/SAA/2023 con cui disponeva lo scioglimento di una società cooperativa agricola ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. e la contestuale nomina di un commissario liquidatore. Il provvedimento si fondava sul verbale di mancata revisione, dal quale l’Amministrazione desumeva la sottrazione dell’ente alla vigilanza.

La cooperativa impugnava l’atto davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che accoglieva il ricorso. Il primo giudice riteneva che le condotte contestate fossero meramente formali e omissive, soggette alla sola sanzione patrimoniale e non alla più grave misura dello scioglimento. Il Ministero proponeva appello, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 220/2002 e dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ..

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado, sebbene con motivazione in parte diversa. La Sezione muove dalla constatazione della carenza motivazionale dell’atto ministeriale, definita tautologica: il provvedimento si limita ad affermare che dal verbale di mancata revisione risulta la sottrazione alla vigilanza, senza ulteriore supporto argomentativo. Il vizio è tanto più grave in ragione degli effetti dello scioglimento adottato.

Dall’esame degli atti emerge la correttezza della statuizione del TAR: le condotte contestate sono omissive e soprattutto formali. Ai meri tentativi di contatto formale non ha fatto seguito alcun tentativo concreto di assistenza nello svolgimento delle attività di revisione. Neppure il Ministero si è attivato secondo il modello già predisposto per facilitare l’elaborazione della relazione, ad esempio recandosi presso la sede legale per acquisire informazioni utili a verificare la disponibilità dei rappresentanti. Non risulta alcun ostacolo inequivoco all’attività di vigilanza.

La Corte enuncia il criterio: la sottrazione alla vigilanza, quale ragione di scioglimento, richiede, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, la verifica di elementi concreti e un’istruttoria adeguata. Nel caso di specie difetta l’esplicazione istruttoria e motivazionale del presupposto normativo, non essendo sufficiente la mera presa d’atto della mancata risposta a richieste.

Il ragionamento si salda con l’esito del giudizio di legittimità costituzionale della norma applicata, definito con la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2025: la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede lo scioglimento per atto dell’autorità in luogo del commissariamento ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies cod. civ.. La condotta sanzionata risulta così quanto mai ampia, ricomprendendo anche comportamenti omissivi e soltanto negligenti, tanto da colpire cooperative che, se revisionate, risulterebbero in possesso dei requisiti mutualistici.

La Sezione respinge quindi l’appello e salvaguarda il potere del Ministero di riesercitare la propria funzione, alla luce delle indicazioni sulla istruttoria da compiere e sul tipo di sanzione adottabile nel rispetto della proporzionalità. Le spese del grado sono compensate in ragione della rimessione alla Consulta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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