Valutazioni tecnico discrezionali della commissione e limiti del sindacato del giudice (TAR Sardegna n. 237 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni nelle procedure di chiamata dei professori universitari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Esse sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, nonché per manifesta illogicità, travisamento del fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione, né giudicare l’attendibilità del criterio attraverso i parametri proposti dal ricorrente. Non è imposta dalla legge, dal bando o dal regolamento d’ateneo una rigida corrispondenza tra giudizio analitico-verbale e punteggio numerico, né la predeterminazione del peso di ogni singolo sottocriterio. La carenza di una griglia ponderale analitica non inficia la trasparenza, quando la commissione abbia indicato i criteri generali e la loro incidenza numerica.
Il Fatto
Il ricorrente, professore collocatosi al secondo posto nella valutazione comparativa indetta dall’Università degli Studi di Cagliari per un posto di professore ordinario nel settore concorsuale 13/B2, ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, la relazione finale e i verbali della commissione. Il controinteressato risultava vincitore con 70,72 punti, contro i 68,07 del ricorrente.
Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la erronea traduzione numerica dei giudizi analitico-verbali e, in via subordinata, la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, il difetto di motivazione e l’irragionevolezza delle valutazioni sui singoli criteri. Ha chiesto la diretta riformulazione della graduatoria o, subordinatamente, la riedizione della valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il motivo principale sull’asserita incoerenza tra giudizio descrittivo e voto. La commissione non si era vincolata a una rigida corrispondenza tra i due piani, tale vincolo non è imposto dal bando né dal Regolamento di Ateneo, cosicché a ciascun giudizio può corrispondere un range di punteggio. Solo la manifesta incoerenza rileva, e nel caso di specie non è ravvisabile: il giudizio di “appena sufficiente” sugli incarichi gestionali giustifica gli 8/20 in ragione degli elevati standard richiesti per la prima fascia.
Passando ai motivi subordinati, il Collegio esclude che la commissione dovesse specificare il peso di ogni sottocriterio. Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 7586 del 2023, si afferma che criteri e indicatori guidano la valutazione, ma le loro incidenze ponderali non devono diventare gabbie meccanicistiche; ciò che rileva è la congrua motivazione della scelta finale. Il Regolamento d’ateneo e il bando prevedevano solo i criteri generali con il peso numerico complessivo, non l’analitica ripartizione interna.
Quanto al merito delle valutazioni, il Tribunale richiama l’insegnamento secondo cui le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei titoli sono inammissibili, salvo che emergano travisamento fattuale, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Applicando tale canone, il Collegio esamina partitamente le doglianze su pubblicazioni, titoli scientifici, didattici e incarichi gestionali, rilevando che le differenze tra i candidati hanno trovato adeguato riscontro nei punteggi attribuiti.
La censura sulla mancata valorizzazione autonoma del curriculum è infondata: l’art. 8 del bando, pur menzionandolo, non lo indica espressamente tra i criteri generali di valutazione, sicché la commissione ha legittimamente limitato l’esame ai criteri più obiettivi esplicitati. Il ricorso è quindi rigettato; le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.