Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 1183 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il creditore non abbia ricevuto alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione che, ritualmente costituita, non contesti il credito nell’an e nel quantum né deduca alcunché sull’andamento della procedura non può opporsi all’accoglimento del ricorso. Accertata l’inottemperanza, va assegnato all’amministrazione un termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inadempimento, va nominato sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 946/2024, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice.
Il TAR ha poi accertato che, rispetto al titolo, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Sul punto il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum.
Il ricorso è stato quindi accolto e dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione. Al Ministero è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere all’integrale pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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