Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e notifica dell’ordine di demolizione ai comproprietari (TAR Sicilia n. 2806 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusivismo edilizio, l’omessa notifica dell’ordine di demolizione agli altri comproprietari del bene non è censurabile dal soggetto che sia stato ritualmente destinatario sia dell’ingiunzione sia del provvedimento di acquisizione: costui difetta di legittimazione attiva a far valere interessi altrui. La doglianza è proponibile dai soli comproprietari pretermessi, i quali possono impugnare l’atto sanzionatorio facendo valere le proprie ragioni nel termine decorrente dalla conoscenza dell’ingiunzione. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha efficacia dichiarativa e la determina di acquisizione fa proprio l’esito della verifica, senza necessità di autonoma notifica del verbale. Il trasferimento di proprietà consegue per legge all’inottemperanza e la successiva demolizione non impedisce l’acquisizione al patrimonio comunale.

Il Fatto

La ricorrente, assegnataria di un’unità immobiliare in un complesso edilizio già di proprietà di una cooperativa posta in liquidazione, impugna la determinazione con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree comuni interessate da opere abusive e le ha irrogato la sanzione pecuniaria quale responsabile dell’abuso.

Lamenta di non essere autrice degli abusi, realizzati da un terzo cui aveva concesso l’immobile in comodato, e che l’area era ancora formalmente della cooperativa al momento dei provvedimenti. Deduce inoltre la mancata notifica dell’ordine di demolizione agli altri quindici comproprietari, l’illegittimità dell’accertamento di inottemperanza e l’improcedibilità dell’acquisizione per avere essa già demolito le opere. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione consolida l’atto presupposto, rendendo inammissibili le censure sui suoi vizi proposti in sede di gravame avverso l’atto applicativo. Le doglianze sulla individuazione della responsabile concernono l’ordine di demolizione, divenuto inoppugnabile, e non vizi propri dell’acquisizione.

In ogni caso, osserva il Tribunale, l’ordine di demolizione può essere legittimamente ingiunto al proprietario non responsabile dell’abuso, avendo il rimedio natura reale e non richiedendo l’accertamento dell’abuso alcuna verifica del dolo o della colpa.

Sul primo motivo, il Collegio rileva che solo dal 7 giugno 2023 l’aggiornamento catastale ha individuato la proprietà pro quota in capo ai sedici assegnatari; alla data di adozione dei provvedimenti le aree risultavano ancora della cooperativa. La ricorrente, destinataria di tutte le notifiche, difetta di legittimazione attiva: il vulnus da omessa notifica è deducibile solo dai comproprietari pretermessi.

Quanto al secondo motivo, il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha efficacia dichiarativa e la determina di acquisizione fa proprio l’esito della verifica, citando espressamente il verbale; non occorre una notifica autonoma. La censura è quindi infondata anche in fatto.

Infine, l’acquisizione gratuita consegue per legge all’inottemperanza e costituisce mero atto certificatorio: la demolizione tardiva non impedisce il trasferimento al patrimonio pubblico. Il ricorso è respinto, con nulla per le spese nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *